Riapertura delle indagini: gli orientamenti giurisprudenziali (Vincenzo Giglio)

L’istituto della riapertura delle indagini, disciplinato dall’art. 414, cod. proc. pen., è tra quelli sui quali è intervenuta la riforma Cartabia che lo ha modificato imponendo al giudice delle indagini preliminari di respingere la richiesta del PM “quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale”, prescrivendo al PM una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato  a seguito dell’autorizzazione alla riapertura e sanzionando con l’inutilizzabilità gli atti di indagine compiuti in difetto di tale autorizzazione.

Esaminiamo adesso gli orientamenti interpretativi privilegiati dalla giurisprudenza di legittimità.

Condizioni richieste per la riapertura delle indagini

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 20887/2025, udienza del 22 maggio 2025, deposito del 4 giugno 2025, ha affermato che l’art. 414, cod. proc. pen. non richiede, quale condizione necessaria per l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori.

È infatti sufficiente l’esigenza di nuove investigazioni, configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un’ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni (Sez. 6, n. 18177 del 04/04/2024, Rv. 286489; Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Rv. 278991).

Natura del provvedimento di autorizzazione alla riapertura e suoi effetti

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 7237/2025, udienza del 13 dicembre 2024, deposito del 20 febbraio 2025, ha chiarito che il provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini riveste una natura squisitamente formale, per cui non è consentito verificare ex post (addirittura, nemmeno nell’immediatezza, magari con un intervento correttivo subito adottato) quale fosse la reale volontà del PM richiedente. Il principio di diritto che governa la materia, dunque, è nel senso che la preclusione processuale, che si viene a creare con l’emissione del decreto di archiviazione e che inibisce l’utilizzabilità degli elementi acquisiti dal PM, permanga intonsa, fino a quando non intervenga un contrarius actus, sarebbe a dire una formale riapertura delle indagini, che tra l’altro consente il recupero del contenuto informativo degli atti precedentemente espletati. L’emissione del provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., in tale contesto, svolge la funzione di condizione di procedibilità per la ripresa delle investigazioni, in ordine allo stesso fatto e nei confronti dei medesimi soggetti, oltre che per l’adozione di ogni consequenziale provvedimento (Sez. 1, n. 4717 del 06/07/1999, rv. 214099). L’azione penale che venga esercitata – in relazione al medesimo fatto, già oggetto di decreto di archiviazione, nonché nei confronti dei medesimi soggetti – in carenza di autorizzazione proveniente dal GIP, è inficiata da nullità assoluta e insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ex artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen. (SU, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01; si vedano anche le successive Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Rv. 270413 – 01 e Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 269813 – 01; è utile richiamare, altresì, il dictum di Corte cost., sentenza n. 27 del 1995, che ha statuito quanto segue: «Diversamente dal previgente ordinamento processuale, il nuovo codice di rito penale assegna una efficacia (limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione, emesso il quale, a norma dell’art. 414, l’inizio di un nuovo procedimento è subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice. E poiché è caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di preclusione è quella di rendere improduttivi di effetti l’atto e l’attività preclusi, ed è naturalmente compito del giudice sancire tale inefficacia, ne consegue che, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale in ordine al medesimo fatto per il quale sia stata precedentemente disposta l’archiviazione, provvedendo (come nella specie) a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, e all’avvio di ulteriori indagini preliminari conclusesi con l’emissione del decreto di citazione a giudizio, senza previamente richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione, il giudice, in mancanza del presupposto del procedere, non può che prenderne atto, dichiarando con sentenza che “l’azione penale non doveva essere iniziata»). Trattasi di una preclusione processuale operante, come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, nei soli procedimenti penali a carico di “noti”; il decreto di archiviazione, al contrario, non realizza preclusione alcuna, laddove si proceda a carico di “ignoti”. Pacifico è, infatti, che il regime autorizzatorio prescritto dall’art. 414 cod. proc. pen. sia diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione espleta la mera funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza produrre alcuna preclusione, rispetto allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale (SU, n. 13040 del 28/03/2006, P.M. in proc. C. ignoti, Rv. 233198).

Sorte degli atti di indagine compiuti in difetto di autorizzazione alla riapertura

1) Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 15061/2025, udienza del 3 aprile 2025, deposito del 15 aprile 2025, ha chiarito che la preclusione processuale ex art. 414, cod. proc. pen., derivante dall’omessa riapertura delle indagini dopo l’intervenuta archiviazione richiede che si sia in presenza dello stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834; Sez. 6, n. 44864 del 14/09/2023, Rv. 285448).  Nella medesima ottica, la preclusione connessa al divieto di un secondo giudizio, postula l’identità del fatto che sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Il principio del “ne bis in idem” impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Rv. 281799).

2) Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 15667/2025, udienza del 27 marzo 2025, deposito del 22 aprile 2025, ha ribadito che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 – 01). Corollario di tale principio è che tale effetto preclusivo non opera nei confronti di un ufficio del pubblico ministero diverso – come nel caso di specie – da quello che chiese ed ottenne detto provvedimento (Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 269813 – 01).

Per Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 5036/2025, udienza del 17 gennaio 2025, deposito del 7 febbraio 2025, è abnorme il provvedimento con cui il GIP ordina l’imputazione coatta a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione proposta in procedimento per il medesimo fatto per cui già era in precedenza intervenuto provvedimento di archiviazione e non era stata rilasciata alcuna autorizzazione alla riapertura delle indagini (Sez. 5, n. 40896 del 28/9/2011, Rv. 251522; Sez.4, n. 1217 del 10/10/2018, Rv. 274907; Sez.5, n. 31612 del 12/10/2020, Rv. 279719). Tale soluzione è conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite, secondo cui è abnorme l’atto che, pur astrattamente rientrante tra quelli adottabili dal giudice, impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem, successivamente eccepibile, trattandosi di atto idoneo a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento (SU, n. 37502 del 28/4/2022, Scarlini, Rv. 283552).