La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 20976/2025 ha stabilito che in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso una sentenza di primo grado emessa alla presenza in udienza del procuratore speciale dell’imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato poi richiesto, dovendo l’imputato intendersi come presente in giudizio secondo il chiaro disposto dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., ed essendo irrilevante che nella sentenza-documento lo stesso sia indicato come assente.
La Suprema Corte ritiene che a fronte di un difensore munito di procura speciale, che lo faculta, tra l’altro, anche a richiedere lo stesso giudizio abbreviato, lo status dell’imputato non può mutare in ragione del fatto che poi la scelta del rito alternativo sia effettivamente operata oppure no.
Non è quest’ultima, infatti, che fa sì che l’imputato debba essere con siderato presente – come correttamente aveva esplicitato il giudicante di merito a quello stesso difensore appellante, presente, che oggi, attraverso il suo sostituto processuale, ritiene che il suo assistito sia stato giudicato in assenza- ma è la presenza in udienza “di un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale”.
Tale conclusione è del tutto coerente con il conferimento della procura speciale che attribuisce al rappresentante il potere di esercizio del diritto in quanto, come correttamente osservato da Sez. 1, n. 35703 del 29105/2019, Rv. 276808, in motivazione «il procuratore speciale agisce come se fosse l’imputato … il procuratore speciale esercita i propri poteri secondo lo schema dettato dagli artt. 1387 e segg. cod. civ. ed è tenuto a giustificarli, similmente a quanto previsto dall’art. 1393 cod. civ., depositando l’atto presso l’ufficio giudiziario».
Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso una sentenza di primo grado emessa alla presenza in udienza del procuratore speciale dell’imputato no minato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato poi richiesto, dovendo l’imputato intendersi come pre sente in giudizio secondo il chiaro disposto dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., ed essendo irrilevante che nella sentenza-documento lo stesso sia indicato come assente“.
