Corte Costituzionale i lavori dell’udienza di oggi 9 giugno e di mercoledì 11 giugno (Redazione)

Segnaliamo che oggi la Consulta in Camera di consiglio ha trattato le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l’articolo 85, comma 2-ter, del decreto legislativo numero 150 del 2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nel prevedere che «[p]er i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612 bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto»;

2) l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nelle parti in cui non disciplina puntualmente i “modi” e i procedimenti per la restrizione della libertà personale all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri; non prevede i diritti e le forme di tutela dei trattenuti; non indica l’autorità giudiziaria competente al controllo dei “modi” di restrizione della libertà personale, dei cittadini stranieri in stato di “detenzione amministrativa”, all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri, e alla tutela giurisdizionale dei loro diritti; non disciplina il ruolo e i poteri di tale autorità giudiziaria; rinvia, pressoché integralmente, ad una fonte subordinata, quale l’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); e nelle parti in cui omette di dettare la disciplina dei “modi” del trattenimento amministrativo e omette di individuare l’autorità giudiziaria competente al controllo della legalità di tali “modi” di restrizione della libertà personale, rinviando pressoché integralmente alle fonti subordinate;

3) l’articolo 385, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, prevede che la persona sottoposta alle indagini preliminari possa essere punita per l’evasione dal regime degli arresti domiciliari, nonostante la disposizione faccia riferimento esclusivamente all’imputato.

Mentre, nell’Udienza pubblica dell’11 giugno la Corte affronterà anche la seguente questioni di costituzionalità riguardante:

il combinato disposto degli articoli 168 bis, comma primo, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990, laddove esclude, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità;