Richiesta di trattazione orale del processo in appello: una volta proposta è irretrattabile e irrevocabile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 20998/2025, udienza del 28 maggio 2025, deposito del 5 giugno 2025, ha affermato che, in caso di procedimento celebrato in sede di appello nella vigenza della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, la richiesta di trattazione orale, una volta che sia stata ritualmente proposta, deve ritenersi irretrattabile ed irrevocabile e, involgendo l’intero processo e non la singola udienza o la singola posizione processuale, non deve essere reiterata all’interno del grado, avendo la stessa efficacia permanente sino alla definizione del procedimento nel grado; pertanto, in presenza di richiesta e disposta trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione.

Provvedimento impugnato

La Corte di appello, con sentenza del 15 maggio 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto MM responsabile del reato di danneggiamento.

Ricorso per cassazione

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, eccependola violazione degli artt. 178, 179 e 185 cod. proc. pen. e 23-bis del D.L. n. 137/2020.

Osserva al riguardo che MM era stato citato a giudizio avanti la Corte di appello per l’udienza del 10 gennaio 2024, per la quale veniva richiesta la trattazione orale del processo; alla suddetta udienza veniva disposto un rinvio al 23 aprile 2024 per difetto di notifica della citazione a giudizio, che però veniva rinnovata per l’udienza del 15 maggio 2024, nel corso della quale si era proceduto con trattazione scritta, senza tener conto della richiesta di trattazione orale ed indicando l’imputato come libero non comparso e presente in aula un difensore in sostituzione del difensore di fiducia, non presente.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato, circostanza che ne impone l’accoglimento.

Si deve infatti rilevare che in caso di procedimento celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, la richiesta di trattazione orale, una volta che sia stata ritualmente proposta, deve ritenersi irretrattabile ed irrevocabile (vedi, Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Rv. 282207), irretrattabilità che rimane ferma persino in presenza di una successiva rinuncia alla discussione della parte che aveva chiesto la trattazione orale (vedi, Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520).

Inoltre, la richiesta di trattazione orale, involgendo l’intero processo e non la singola udienza o la singola posizione processuale, non deve essere reiterata, avendo la stessa efficacia permanente sino alla definizione del procedimento. Si configura così una legittima aspettativa della parte (anche non richiedente) alla non “retrocessione” del rito precedentemente disposto, in quanto il rinvio del processo a nuovo ruolo, o anche a udienza fissa disposto, per qualsiasi causa, nel giudizio di merito, non comporta l’instaurazione di un “procedimento diverso” che permetta di giustificare la revoca della precedente ammissione del rito, la cui forma si radica necessariamente alla prima udienza (sulla irretrattabilità della richiesta anche in tema di procedimento avanti alla Corte di cassazione, v. Sez. 2, n. 42410/2021, cit., secondo cui, in caso contrario, non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall’instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost).

Ciò determina la conseguenza che, in presenza di richiesta e disposta trattazione orale (come avvenuto nel caso in esame), lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio (vedi, Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172, secondo cui, in tema di giudizio d’appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione; nello stesso senso, v. anche, Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Rv. 282014, secondo cui, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, la celebrazione del giudizio di appello in camera di consiglio, senza l’intervento delle parti, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora la richiesta di trattazione orale sia stata trasmessa tempestivamente in cancelleria ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dall’art. 23, comma 2, d.l. 9 novembre 2020 n. 149, in quanto non ancora operativo).

Deve quindi essere riaffermato il seguente principio di diritto: “In caso di procedimento celebrato in sede di appello nella vigenza della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, la richiesta di trattazione orale, una volta che sia stata ritualmente proposta, deve ritenersi irretrattabile ed irrevocabile e, involgendo l’intero processo e non la singola udienza o la singola posizione processuale, non deve essere reiterata all’interno del grado, avendo la stessa efficacia permanente sino alla definizione del procedimento nel grado; pertanto, in presenza di richiesta e disposta trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione”.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, non essendosi instaurato correttamente il contraddittorio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello per il giudizio.