Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 20892/2025, udienza del 27 maggio 2025, deposito del 4 giugno 2025, ha chiarito che quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’imputato è stato assolto con formula piena e avverso tale decisione è proposto gravame del PM, il giudice d’appello può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo se ritiene fondata l’impugnazione, fornendo adeguata motivazione sul punto.
Provvedimento impugnato
Con la sentenza impugnata la Corte di appello, in riforma della sentenza del Tribunale che aveva assolto GN dal reato di cui all’art. 73, comma 5 DPR 309/1990, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione.
Ricorso per cassazione
GN, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo: lamenta la omessa motivazione da parte della Corte di appello che si è limitata ad affermare in maniera apodittica che “gli elementi valorizzati dall’appellante non permettono di condividere il giudizio espresso dal primo giudice” che aveva argomentato circa l’uso personale della sostanza stupefacente, marijuana del peso di pochi grammi, contenuta in un unico involucro di plastica rivenuto all’interno del baule della camera da letto.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’imputato è stato assolto con formula piena e avverso tale decisione è proposto gravame del PM, il giudice d’appello può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo se ritiene fondata l’impugnazione, fornendo adeguata motivazione sul punto (Sez. 5, n. 19268 del 24/03/2015, Rv. 263709).
In proposito, peraltro, dalla motivazione della sentenza si ricava che i giudici della corte di appello, hanno confutato in maniera del tutto sintetica e generica ( “dato ponderale e modalità di presentazione della sostanza e custodia”) le argomentazioni svolte a sostegno dell’assoluzione dell’imputato dal Tribunale, che aveva valorizzato il fatto che il quantitativo era custodito in un unico involucro nella camera da letto, in un baule, mentre la bilancia era in cucina, che non erano stati rinvenuti né denaro contante né strumenti atti al confezionamento. In altri termini la Corte d’appello, per riformare il verdetto di assoluzione non ha proceduto all’accertamento positivo della colpevolezza dell’imputato, ritenendo sufficiente, al fine di affermare la prevalenza della causa estintiva rilevata nel frattempo, acclarare la non evidenza di quella della sua innocenza.
È opportuno ricordare come all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l’impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2 (SU, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273).
Ed in tal senso si è successivamente e più chiaramente precisato come il giudice dell’impugnazione, qualora l’imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia proposto gravame del pubblico ministero, possa applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l’impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all’imputato, e fornisca in proposito adeguata motivazione (Sez. 5, n. 4123/10 del 11 dicembre 2009, Rv. 246101).
In realtà, in presenza di una causa di estinzione del reato, il proscioglimento nel merito è ammesso dall’art. 129 c.p.p., comma 2 solo se “dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato“. Sicché la pronuncia in rito, dichiarativa dell’estinzione del reato, deve di regola prevalere, perché normalmente l’evidenza è incompatibile con l’ambiguità della prova. Ma quando una pronuncia di merito assolutoria sia stata già pronunciata, la pronuncia in rito, dichiarativa dell’estinzione del reato, può prevalere solo nel caso in cui la situazione probatoria sarebbe tale da giustificare la sostituzione della decisione assolutoria con una decisione di condanna.
Nel caso di specie l’approfondimento della valutazione delle emergenze processuali – reso necessario dall’impugnazione proposta dal PM – è risultata però del tutto insufficiente e non ha mutato le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte e ciò imponeva la conferma della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria, ispirata al favor rei, di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2.
Appare allora evidente l’errore in cui è incorsa la Corte distrettuale, laddove, pur sul presupposto della ritenuta ma non argomentata fondatezza dell’appello del PM, ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, erroneamente applicando in concreto la disposizione di cui all’art. 129 c.p.p., e violando quindi la regola probatoria stabilita nell’art. 530, cpv. cod. proc. pen., secondo cui deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito anche allorquando la prova è insufficiente o contraddittoria.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, ne deriva che erroneamente la sentenza impugnata priva di una motivazione rafforzata ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, omettendo di prendere in considerazione e motivare adeguatamente in ordine all’impugnazione del PM e di esplicitare il percorso argomentativo, così rendendo una pronuncia meno favorevole all’imputato, che era stato assolto in primo grado, e ciò senza alcuna valutazione, se non generica, dell’impugnazione proposta dalla parte pubblica. Conseguentemente, essendo la censura fondata e non essendo ammissibile un annullamento con rinvio in presenza della causa estintiva, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. d), atteso che la decisione di far prevalere la causa estintiva pur nel ritenuto difetto di un accertamento positivo della prova di colpevolezza dell’imputato consiste nell’adozione di un provvedimento non consentito nella situazione data.
