Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 18136/2025, udienza del 27 marzo 2025, depositata il 14 maggio 2025, ha ribadito, in adesione alla pronuncia Giorgi delle Sezioni unite penali (SU, sentenza n. 23756/2024, udienza del 29 febbraio 2024, depositata il 14 giugno 2024), che “nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento – al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale”.
Il collegio ha del pari condiviso l’ulteriore principio affermato da SU, sentenza n. 45189/2004, Esposito, anch’esso richiamato dalla decisione Giorgi, per il quale “per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, ciascuna parte ha l’onere di provare quelli che adduce, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone”, posto che “l’art. 187, comma 2, cod. proc. pen. prevede che i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali sono oggetto di prova, né vi sono dati normativi da cui inferire l’inversione, in questo specifico ambito, della regola generale secondo cui chi afferma l’esistenza di un fatto è gravato dell’onere della relativa prova” (SU, Giorgi, pag. 33).
Sicché, in conclusione e con specifico riferimento agli atti istruttori acquisiti mediante ordine europeo di indagine, “appare ragionevole concludere che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire la violazione di diritti fondamentali grava sulla difesa, quando è questa a dedurre l’inutilizzabilità o l’invalidità di atti istruttori acquisiti dall’autorità giudiziaria italiana mediante OEI” (SU, Giorgi, pag. 33 cit.).
