Udienza predibattimentale e la verifica della completezza e correttezza dell’imputazione (Riccardo Radi)

Quando la contestazione di resistenza a pubblico ufficiale si modifica nel reato di minaccia e da tutto ciò deriva l’incompetenza del giudice adito.

Noi siamo dei pratici ed è forse questa la chiave del “successo” di Terzultima Fermata, ed allora confrontiamoci con la seguente imputazione e con quanto accaduto davanti al Tribunale di Roma sezione 10 all’udienza del 29 maggio u.s.

Il pubblico ministero contesta al Signor I.A. i “seguenti fatto reato: articolo 337 c.p. perché, al fine di opporsi al pubblico ufficiale C.G., insegnate di lettere presso il liceo scientifico statale …( quale coordinatore della classe di A.P figlio di I.A.), mentre compiva l’atto di ufficio, consistito nell’intervenire ad una riunione indetta nella stanza del Direttore scolastico L.M., rispetto alla esternazione del collegio didattico sulle note disciplinari del minore e sul comportamento scolastico dello stesso, dapprima intimava all’insegnante di non poter perquisire il figlio, dolendosi di averlo trattato come uno spacciatore, alzando ripetutamente la voce nel corso del confronto, e all’invito di calmarsi, in quanto i controlli eseguiti erano stati effettuati nelle funzioni di pubblico ufficiale che competono all’insegnante nell’ambito degli obblighi di vigilanza scolastica, dopo aver contestato che l’insegnate fosse equiparabile ad un pubblico ufficiale, minacciava un ingiusto danno a C.G. mediante le seguenti espressioni “Oggi ti aspetto fuori”.

Avete letto? Tanta prolissità e poca sostanza.

Ricordiamo che, secondo l’art. 552, comma 2, cod. proc. pen., «il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed t) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis […]».

L’art. 554-bis, commi 5-6, cod. proc. pen. prevede, poi, che, nell’udienza camerale di comparizione predibattimentale, in caso di violazione della disposizione di cui alla citata lett. c) del precedente art. 552 (che ha per oggetto «l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge»), «il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero [—l».

A fronte di tali previsioni ordinatorie, ed eventualmente sanzionatorie, in caso di vizi inficianti la completezza e correttezza dell’imputazione, nella vicenda processuale che qui occupa, è stata ravvisata dalla difesa l’inconfigurabilità dell’articolo 337 c.p. in quanto le condotte asseritamente violente rivolte al pubblico ufficiale sono tese a “costringerlo ad omettere atti del suo ufficio prima di iniziarne lo svolgimento” e tutto questo non è evincibile dal capo di imputazione.

Il pubblico ministero esercita l’azione penale, cristallizzando nella rubrica imputativa la pretesa punitiva statuale, in maniera definitiva.

Nel caso di specie, come chiaramente evincibile dalla lettura della descrizione del fatto, sussiste incertezza sull’imputazione, poiché il fatto da cui l’imputato era chiamato a difendersi risultava contestato in termini di palmare incongruenza tra la condotta ascritta e il reato ipotizzato.

A fronte della eccezione difensiva il giudice, ai sensi dell’art. 554-bis, commi 5-6, cod. proc. pen., ha proceduto ad invitare il pubblico ministero a riformulare l’imputazione.

Il pubblico ministero sollecitato dal Giudice procede alla riformulazione della contestazione nel reato di minaccia ex articolo 612 c.p.

A questo punto il giudice procede alla sospensione del processo e alla notifica del verbale di udienza all’imputato assente ai sensi dell’articolo 554 bis comma 6 c.p.p..

Ma con questa contestazione (articolo 612 c.p.) si apre una nuova strada per la difesa in ordine alla attribuzione del reato a … il seguito alla prossima puntata.