Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 19876/2025, udienza del 22 maggio 2025, deposito del 28 maggio 2025, ha ribadito che il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (così Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284094 – 01 e anche Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, Rv. 274036 – 01).
Ha ugualmente ricordato che le Sezioni unite penali hanno, a loro volta, già avuto modo di chiarire che «Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 – 01).
I principi appena elencati – giova chiarirlo – sono stati applicati, tenendo conto che il ricorrente era stato difeso di fiducia nel giudizio di primo grado dall’avv. FA il quale aveva anche sottoscritto l’atto di appello presentato nell’interesse dello stesso.
Senonché, con atto in data 19 febbraio 2024 (quindi il giorno antecedente all’udienza innanzi alla Corte di appello), l’imputato aveva nominato quale proprio difensore di fiducia l’avv. FS con contestuale ed espressa revoca del precedente difensore di fiducia.
La Corte territoriale prendeva atto della richiesta di concessione di un termine a difesa formulata dal sostituto del difensore subentrante ma rilevava che il procedimento già perveniva da un rinvio e che la posizione dell’imputato doveva essere valutata con riferimento alla richiesta riqualificazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione ed alla esclusione della recidiva avendo l’imputato ammesso gli addebiti e per tale ragione accordava alla difesa solo un rinvio ad horas.
Risultava sempre dal verbale di udienza che, dopo una breve sospensione, il sostituto alla ripresa dell’udienza riferiva di avere contattato telefonicamente il nuovo avvocato di fiducia, il quale lo aveva informato di non essere in grado di raggiungere la sede giudiziaria in mattinata e, pertanto, la Corte nominava quale sostituto d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. lo stesso avv. FC ed invitava le parti a concludere.
Il collegio di legittimità ha pertanto valorizzato, ai fini del giudizio di infondatezza del motivo di ricorso, anche la non particolare complessità delle questioni di interesse difensivo.
