Giudizio d’appello conseguente a giudizio di primo grado svolto col rito abbreviato: il giudice può disporre d’ufficio i mezzi di prova assolutamente necessari (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 19876/2025, udienza del 22 maggio 2025, deposito del 28 maggio 2025, ha ribadito che nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre ex officio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti.

Il comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. cosi come riformato dalla c.d. riforma “Cartabia”, stabilisce testualmente che «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che «In tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio “tempus regit actum“» (Sez. 5, n. 9907 del 26/02/2025, non mass.).

Tale ultimo principio va riferito non al momento della presentazione della impugnazione, ma al tempo in cui l’atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto), con la conseguenza che detta norma, nella sua nuova formulazione, era applicabile al momento della celebrazione del giudizio di appello.

La disposizione fa chiaramente salva l’applicazione dei commi 1 e 3 del medesimo articolo: e, dunque, anche la possibilità di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale d’ufficio, se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

Tale regola non subisce eccezioni nel caso in cui il giudizio di primo grado sia svolto con rito abbreviato. Infatti, è stato più volte chiarito che, nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre ex officio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti (Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947 – 01).

Come è stato opportunamente rilevato al riguardo, «l’interesse dell’imputato a vedersi giudicato in base ad un compendio probatorio non completo, ed a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all’interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l’ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato (cfr., Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258320)» (ancora Sez. 2, n. 30776 del 10/05/2023, Rv. 284947 – 01, in motivazione).