Furto in abitazione e la casistica delle pertinenze (Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 19489/2025 si sofferma sulla natura pertinenziale del garage, o di altri luoghi simili, come pertinenza dell’abitazione.

La Suprema Corte premette che secondo una pacifica giurisprudenza, integra il reato previsto dall’art.624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora (così già prima della modifica dell’art. 624-bis cod. pen., Sez.2, n.22937 del 29/05/2012 – Rv.253193-01).

Si noti, nella casistica giurisprudenziale, che integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez.5, n.35764 del 27/03/2018, Rv.273597-01) o di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell’androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (Sez.5, n. 1278 del 31/10/2018 dep. 11.01.2019, Rv.274389-01), ovvero la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno di un garage mediante la forzatura della porta d’ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti delia vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez.4, n. 5789 n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446 – 01).

Con specifico riferimento alla fattispecie in giudizio anche più recentemente, è stato precisato che, in tema di furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitandertin rapporto di contiguità fisica tra i beni (così Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470-01).

Nella fattispecie giudicata da quest’ultima decisione, del tutto sovrapponibile ai fatti oggetto del ricorso in esame, la Cassazione più recentemente ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale (vedi da ultimo anche Sez. 7, ord. del 21/11/2024, n. 45390, Soragni).

Si noti che anche la giurisprudenza di legittimità in materia civile 7. evidenzia il requisito della contiguità spaziale tra abitazione principale e bene posto a servizio ovvero a ornamento di essa, quale elemento idoneo a integrare la nozione di pertinenza, ai sensi dell’art. 817, cod.civ., secondo cui sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra res (si veda anche, in tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini di escludere l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, la giurisprudenza civile che ha ritenuto insussistente il vincolo pertinenziale tra l’abitazione principale del contribuente ed un garage ma sito in un comune diverso da quello della stessa abitazione, difettando tra l’altro, il requisito della contiguità spaziale, Sez. 6, Ordinanza n. 15668 del 23/06/2017, Rv. 644723).

La corte territoriale ha correttamente qualificato i fatti in contestazione con riferimento al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., nel solco della consolidata giurisprudenza, e si è confrontata criticamente, confutandola, con la tesi difensiva che aveva fatto perno sulla distanza e sulla titolarità del garage nonché sulla modalità di manomissione del sistema di apertura della porta del garage.

In particolare, la motivazione impugnata, nelle pagine 5 e 6, con argomenti sviluppati in modo piano e logico, deduce dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza la manomissione della saracinesca del garage da cui è avvenuta la sottrazione dei due bidoni, soffermandosi circa la natura del garage sul requisito fondamentale che “appare quello della contiguità spaziale tra l’abitazione principale ed il bene posto a servizio o ornamento di essa“, richiamando espressamente Sez. 5, n. 27326, del 15/07/2021.