Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 20183/2025, udienza del 22 maggio 2025, depositata il 29 maggio 2025, ha ribadito che l’eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all’esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale (Sez. 6, n. 2306 del 15/10/2013, dep.2014, Rv. 258241).
Provvedimento impugnato
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello – in espresso riferimento all’art.130 cod. proc. pen. – ha provveduto alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla stessa Corte il 25/07/2002 e con la quale AR era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione in relazione al reato previsto dall’art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
La Corte ha rilevato che la richiesta aveva a oggetto l’esclusione dell’aumento apportato per effetto dell’applicazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 7 della l.n.203/1991 (ora, art. 416-bis.1, cod.pen.), in realtà mai contestata all’imputato e con conseguente istanza di rideterminazione della pena, quantificata dal giudice della cognizione in anni dieci di reclusione a seguito della diminuente determinata dalla scelta del rito; ha quindi esposto che si verteva, nel caso di specie, in un’ipotesi di errore materiale “dovuto all’uso di strumenti informatici”, come confermato dall’esame della motivazione della sentenza di merito; che la richiesta di riduzione della pena non poteva essere accolta, atteso che la menzione della predetta aggravante non era stata posta alla base di alcun incremento effettivo della sanzione e che, in ogni caso, la sentenza era divenuta irrevocabile con conseguente impossibilità di intervenire in ordine al quantum della pena; ha quindi espunto dal dispositivo della sentenza, in riferimento al citato articolo del codice di rito, la menzione della suddetta circostanza aggravante, ferma restando la sanzione finale di anni dieci di reclusione.
Ricorso per cassazione
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AR, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione della legge penale in riferimento agli artt.125 e 133 cod. proc. pen. e 74, T.U. stup.
Ha dedotto che la Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, non avrebbe correttamente operato in punto di rideterminazione della dosimetria della pena, operando solo l’eliminazione nominale della predetta aggravante ma senza procedere a un ricalcolo della sanzione; esponendo che il giudice della cognizione aveva determinato la pena base di anni quattordici di reclusione comprendendo in essa “l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen.”, in tal modo sforando rispetto al minimo trattamento edittale previsto dalla norma incriminatrice, il cui superamento doveva ritenersi ascritto proprio al calcolo dell’aumento determinato dalla circostanza aggravante; ritenendo, quindi, che la Corte avrebbe errato nel limitare la correzione dell’errore rispetto al solo dato formale suddetto.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Attesa la qualificazione dell’istanza operata dal giudice adito, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all’esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale (Sez. 6, n. 2306 del 15/10/2013, dep.2014, Rv. 258241) non potendo farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale da parte del giudice dell’esecuzione quando si realizzi un’indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Rv. 239249; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Rv. 257158).
Ne consegue che, nel caso di specie, esulava del tutto dai poteri del giudice dell’esecuzione, anche in sede di correzione disposta ai sensi dell’art.130 cod. proc. pen., qualsiasi potere di emendare il processo volitivo del giudice della cognizione.
Tanto in via pregiudiziale rispetto alle ulteriori argomentazioni espresse dalla Corte territoriale – e con le quali, comunque, il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi – con le quali è stato rilevato che il riferimento alla suddetta aggravante era di considerare frutto di un mero lapsus calami, che nessuna influenza effettiva aveva avuto sulla determinazione della pena finale.
