Sentenze straniere: dopo il loro riconoscimento è preclusa la diversa qualificazione giuridica dei reati (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 19805/2025, udienza del 16 maggio 2025, depositata il 27 maggio 2025, ha ribadito che, una volta operato il riconoscimento della sentenza straniera, i poteri del giudice dell’esecuzione attengono soltanto alla sfera esecutiva, e non possono estendersi sino a lamentare, peraltro in termini ipotetici, mancate verifiche che avrebbero dovuto essere effettuate nel contesto del procedimento di riconoscimento (in termini, Sez. 1, n. 42147 del 10/09/2024, Rv. 287253 – 01).

Nell’incidente di esecuzione non è, infatti, possibile revocare il titolo, come ha rilevato correttamente l’ordinanza impugnata, né integrarlo o modificarlo.

Proprio a tale ultimo proposito, Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 359 del 26/10/2023, dep. 2024, Rv. 285784 – 01, ha affermato che, in tema di procedimento di esecuzione, il giudice al quale sia richiesto di determinare con esattezza il trattamento sanzionatorio per ciascun reato onde accertare la pena ancora da espiare, in ragione del presofferto e per la presenza di reati ostativi, non può procedere all’integrazione o alla modificazione del titolo esecutivo mediante una diversa qualificazione giuridica dei reati. Il principio è stato affermato in relazione ad una fattispecie di riconoscimento di sentenza straniera, in cui il giudice dell’esecuzione aveva qualificato i reati in termini difformi dalla sentenza che aveva riconosciuto il provvedimento estero.