Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 19806/2025, udienza del 16 marzo 2025, depositata il 27 maggio 2025, ha ribadito che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive (così, Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, Rv. 287559 – 01; conformi (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Rv. 266624 – 01; Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Rv. 261087; Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Rv. 203816 – 01).
Nella suddetta sentenza n. 30609/2014 si precisa peraltro che, occorrendo, il giudice dell’esecuzione deve prendere conoscenza anche degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre le risposte all’istanza proposta nell’incidente di esecuzione.
È vero, quindi, che il giudice dell’esecuzione deve trarre gli elementi per la sua decisione dal contenuto della sentenza passata in giudicato, ma può farlo anche ricavando da essa gli elementi che in essa sono impliciti o non chiaramente espressi, perché non contestati o perché presupposto necessario di altri passaggi della decisione.
Occorrendo, nella sua attività di interpretazione del giudicato, il giudice dell’esecuzione può conoscere anche degli atti del procedimento di cognizione.
