In tema di diffamazione e provocazione, segnaliamo che la Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 20382 depositata il 3 giugno 2025 ha stabilito, in tema di diffamazione, ai fini dell’operare della causa di non punibilità della provocazione di cui all’articolo 599 Cp, che la contiguità temporale tra il fatto ingiusto e il conseguente stato d’ira può operare anche ove determinati accadimenti, di carattere oggettivo, rinnovino nell’autore della condotta il sentimento di rabbia correlato al fatto ingiusto avvenuto precedentemente.
Nel caso in esame, a distanza di anni dal fatto un post pubblicato su Facebook che dava notizia di un successivo accadimento aveva “risvegliato” la rabbia dell’imputato.
Ricordiamo che in tema di ingiuria (oramai illecito amministrativo) e diffamazione, il comportamento provocatorio, di cui alla causa di non punibilità prevista dall”art. 599, comma secondo, cod. pen., anche quando non integra gli estremi di un illecito codificato, deve essere contrario alla civile convivenza secondo una valutazione oggettiva e non in ragione della percezione negativa che del medesimo abbia avuto l’agente, cassazione penale sezione 5 sentenza numero 25421/2014.
