Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 19806/2025, udienza del 16 marzo 2025, depositata il 27 maggio 2025, ha ritenuto infondata la tesi secondo la quale non vi sarebbe continuità normativa tra il vecchio reato dell’art. 323 cod. pen. ed il nuovo reato dell’art. 314-bis cod. pen. Merita infatti condivisione l’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità dopo l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio secondo cui “il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell’abuso di ufficio” (in termini, Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Rv. 287453 – 02; conformi Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Rv. 287780 – 03 e, con riferimento ad un reato di traffico di influenze illecite finalizzato all’abuso d’ufficio, Sez. 1, n. 5041 del 10/01/2025, Rv. 287431 – 01).
Il delitto dell’art. 323 cod. pen. e quello dell’art. 314-bis stesso codice hanno, infatti, in comune diversi elementi di fattispecie (1. il soggetto attivo; 2. l’evento di ingiusto vantaggio patrimoniale o di danno ingiusto; 3. il dolo intenzionale; 4. la violazione di norme di legge da cui non residuano margini di discrezionalità) e si differenziano, perché nell’abuso d’ufficio l’atto del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio doveva essere compiuto genericamente “nello svolgimento delle funzioni o del servizio”, mentre nel nuovo reato di indebita destinazione esso deve essere perpetrato nello svolgimento di particolari funzioni o di particolare servizio, in cui sia compreso il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui.
Questo requisito di fattispecie rende l’ambito di applicazione dell’art. 314-bis cod. pen. più ristretto di quello dell’art. 323 cod. pen., perché comporta, come rilevato nella sentenza Felicita, una parziale “riduzione dello spazio di rilevanza penale delle condotte di indebita destinazione in precedenza ascrivibili al reato di abuso di ufficio” in quanto “il possesso o la disponibilità della res, richiesto dall’art. 314-bis cod. pen., sul modello del peculato, è, infatti, presupposto più stringente, e quindi maggiormente selettivo, rispetto a quello allora previsto dall’art. 323 cod. pen., che utilizzava la formula nello svolgimento delle funzioni o del servizio”. Non è condivisibile, pertanto, la tesi per la quale le due fattispecie siano in rapporto di eterogeneità perché diverso ne è il soggetto attivo, come sostiene il ricorso, in quanto, in realtà, il soggetto attivo del nuovo reato di cui all’art. 314-bis cod. pen. non è eterogeneo rispetto a quello dell’art. 323 cod. pen., ma solo delimitato in modo più restrittivo, perché deve essere una persona che, oltre ad avere i poteri del pubblico ufficiale o le caratteristiche dell’incaricato di pubblico servizio, deve anche avere il possesso o la disponibilità di denaro o cosa mobile altrui. Lo stesso deve dirsi della condotta, perché la condotta distrattiva descritta dal testo della nuova norma penale (“avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto (…) e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto) rientra completamente nell’ambito di rilevanza penale del vecchio art. 323 cod. pen., che era strutturato sul modello dei reati a forma libera che, fermo il medesimo dolo intenzionale e la medesima violazione di norme di legge, conseguiva, con una condotta non tipizzata dalla norma, lo stesso evento di ingiusto vantaggio o danno previsto dal nuovo reato di indebita destinazione.
Anche con riferimento alla condotta si deve concludere, pertanto, nel senso che l’ambito del penalmente rilevante del reato di cui all’art. 314-bis cod. pen. è ricompreso in quello del vecchio art. 323 cod. pen., essendosi limitato il legislatore a tipizzare una specifica condotta illecita che rientrava già nell’ambito della norma penale dell’abuso d’ufficio caratterizzata dalla atipicità della condotta che perseguiva l’evento di ingiusto vantaggio o danno. In definitiva, tra l’abrogato reato dell’art. 323 cod. pen. ed il neo-introdotto reato dell’art. 314-bis cod. pen. non sussiste un rapporto di eterogeneità, ma un rapporto di specialità, che permette di ravvisare tra essi un fenomeno di parziale successione di norme.
