Indebita destinazione di denaro o cose mobili: configurabile anche quando il pubblico ufficiale ne abbia solo la disponibilità mediata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 19806/2025, udienza del 16 marzo 2025, depositata il 27 maggio 2025, ha affermato che, con il passaggio dall’art. 323 cod. pen. all’art. 314-bis cod. pen., è stata operata una restrizione dell’ambito del penalmente rilevante, perché, mentre per integrare la condotta dell’art. 323 cod. pen. era sufficiente che la condotta fosse posta in essere “nello svolgimento delle funzioni o del servizio”, per integrare quella dell’art. 314-bis cod. pen. occorre che essa si verifichi nello svolgimento di un particolare ufficio o servizio che comporti il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui.

La circostanza che il pubblico ufficiale non sia il soggetto che materialmente eroga il pagamento non impedisce di ritenerlo soggetto attivo del reato di cui all’art. 314-bis cod. pen., essendo stato ritenuto, ad es., nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento all’analoga figura di reato di cui all’art. 314 cod. pen. – che con la norma in esame ha in comune il requisito del possesso o disponibilità di denaro o cosa mobile altrui – che “per la configurabilità del delitto di peculato, occorre che in capo al consigliere regionale sia ravvisabile originariamente, in ragione dell’ufficio, il possesso del denaro ovvero la sua concreta possibilità di disporne, con atti incidenti sulla fase esecutiva di gestione della cassa, quand’anche affidata ad altri funzionari” (Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278809 – 04, in motivazione).

Il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, infatti, interpreta la nozione di possesso assunta dall’art. 314 cod. pen. attribuendole un significato più ampio di quello civilistico. Non è, infatti, necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne, mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell’ufficio, e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (tra le tante, Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Rv. 236146).

Pur con un orientamento non del tutto univoco sul dove debba essere posto il confine del possesso penalistico rilevante ai sensi dell’art. 314 cod. pen., e se per integrare lo stesso sia sufficiente che l’agente sia un “ordinatore di spesa” nei confronti della struttura amministrativa che opera alla stregua di un ufficio cassa (Sez. 6 n. 4990 del 11/7/2018, Rv. 27422) o se al contrario sia necessario quantomeno che l’agente abbia il potere, esercitabile in autonomia, di attribuire alla stessa una diversa destinazione (Sez. 6, n. 40595 del 2/3/2021, Rv. 282742, in motivazione; Sez. 6, n. 29678 del 7/7/2022), la disponibilità mediata di denaro o beni mobili della pubblica amministrazione è, in ogni caso, una disponibilità rilevante ai sensi dell’art. 314-bis cod. pen., e che permette la traslazione della vecchia condotta di abuso distrattivo sotto il disposto della nuova norma penale.