Deposito impugnazione tramite pec: prova della tempestività (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 20074/2025 ha ribadito che ai fini della tempestività dell’impugnazione, la prova della data di ricezione dell’invio telematico è quella risultante dall’annotazione e dall’attestazione di cancelleria e che, in assenza di tali annotazioni o attestazioni, è onere del difensore produrre in giudizio l’originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l’avvenuto recapito dell’atto nella casella del destinatario

La Suprema Corte, premette che l’art. 87 bis comma 1 del decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022, norma recante “Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”, prevede il deposito di atti e documenti con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta certificata.

Il comma 2 della suddetta norma specifica che: “Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico.

Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza“.

In giurisprudenza è affermato il principio, che ai fini della tempestività dell’impugnazione, la prova della data di ricezione dell’invio telematico è quella risultante dall’annotazione e dall’attestazione di cancelleria e che, in assenza di tali annotazioni o attestazioni, è onere del difensore produrre in giudizio l’originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l’avvenuto recapito dell’atto nella casella del destinatario (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021 Rv. 28166).

Ne segue che per valutare la tempestività del ricorso, qualora manchi l’annotazione della cancelleria, occorre che il ricorrente alleghi la stampa del messaggio di invio dell’atto mediante posta elettronica e la stampa della «ricevuta di avvenuta consegna» del messaggio, documento dal quale si evince che l’atto non solo sia stato inviato, ma sia stato anche ricevuto dalla casella di posta del destinatario entro i termini per impugnare.

Conseguentemente, la documentazione versata agli atti non consente a questa Corte di verificare se effettivamente l’istanza sia stata non solo inviata ma anche recapitata nella casella del destinatario in data 19 luglio 2024, poco prima della mezzanotte, e quindi tempestivamente, come asserisce il ricorrente, e non invece in data 20 luglio 2024, come risulta dal timbro di pervenuto apposto a margine dell’atto di riesame, il quale, in assenza di prova contraria, esplica piena efficacia probatoria ai fini della valutazione della data della ricezione dell’impugnazione.