Costituzione di parte civile e messa alla prova (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 20171/2025 ha esaminato la questione relativa alla liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita, nonostante fosse stata emessa nei confronti di F.G. una declaratoria di non luogo a provvedere per il reato ascrittogli, ex art. 604-bis, comma 1, lett. a), cod. pen., in conseguenza dell’esito positivo della messa alla prova alla quale l’imputato era stato sottoposto.

Fatto:

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto la liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita, nonostante fosse stata emessa nei confronti di F.G. una declaratoria di non luogo a provvedere per il reato ascrittogli, ex art. 604-bis, comma 1, lett. a), cod. pen., in conseguenza dell’esito positivo della messa alla prova alla quale l’imputato era stato sottoposto il 30 gennaio 2024.

Decisione:

La Suprema Corte, osserva che la liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita nel presente procedimento, l’Associazione A.P.S. …, conclusosi con il proscioglimento di F.G. per l’esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata della cassazione, secondo cui: «In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l’imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell’istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest’ultima potrà tutelarsi nell’ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità» (Sez. 5, n. 33277 del 28/03/2017, Zlatkov, Rv. 270533 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016, Venanzetti, Rv. 266322 – 01; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C., Rv. 263018 – 01).

Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermato da Sez. 5, n. 32636 del 16/04/2018, Suraci, Rv. 273502 – 01, in relazione alle ipotesi di estinzione del reato intervenuta prima della pronuncia della sentenza di primo grado, per le quali non è possibile esprimere un giudizio compiuto sulla fondatezza delle accuse elevate all’imputato, secondo cui: «Non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado».

Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che, nelle ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova, laddove venga dichiarata l’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., l’imputato non può essere condannato alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile, atteso che la sentenza di proscioglimento, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimersi sulla fondatezza delle accuse elevate all’imputato.