Consulta e guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti punibile a prescindere dallo stato di alterazione: sono almeno tre i giudici che hanno sollevato questione di costituzionalità (Riccardo Radi)

Il Tribunale di Macerata, Siena e Pordenone, hanno sollevato questione di costituzionalità (in allegato al post l’ordinanza del Gip del Tribunale di Macerata pubblicata sulla G.U. del 28 maggio 2025) della nuova formulazione della contravvenzione di Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” (art. 187 Codice della Strada), in relazione agli artt. 3, 25, co. 2 e 27, co. 3 Cost.

In particolare, il G.i.p. di Pordenone dubita della conformità a Costituzione dell’art. 1, co. 1 lett. b) n. 1 e 2, l. 25 novembre 2024, n. 177  Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”, nella parte in cui ha soppresso le parole “in stato di alterazione psico-fisica” dall’art. 187 C.d.S.

A seguito delle modifiche la contravvenzione richiamata non prevede più il requisito della “alterazione psico-fisica” e si sostanzia quindi in una fattispecie fondata sul mero riscontro di una situazione di positività a sostanze stupefacenti o psicotrope del soggetto che si trova alla guida, avevamo scritto in proposito:Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti punibile a prescindere dallo stato di alterazione: chiamata la Corte Costituzionale a decidere (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA

Mentre il Gip di Macerata ha evidenziato la lesione del principio della necessaria offensività della condotta e la disparità di trattamento rispetto al reato di cui all’art. 186 del codice della strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool) che sanziona la guida in stato di ebbrezza e quindi in stato di alterazione mentre la previsione censurata prescinde da tale profilo. Contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza. 

Il Gip di Macerata ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’ art. 187 -bis C.d.S. là ove prevede che è punito Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida, sospendendo il giudizio in corso.

Ora parola alla Consulta

ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Il tribunale penale di Macerata, ufficio GIP – GUP, nella persona del dott. Giovanni M. Manzoni premesso che in data 20 marzo 2025 il PM avanzava richiesta di decreto penale nei confronti di A M , imputato per il reato p. e p. dall’ art. 187 C.d.S. perché si poneva alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (nonché per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. per essersi posto alla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l).

Dagli atti emerge che in data 24 gennaio 2025 l’A aveva avuto un incidente stradale alla guida della propria moto; dal successivo accertamento ritualmente (prestato consenso informato, avvisato l’A della facoltà di farsi assi stere da difensore) effettuato in ospedale sulle urine dello stesso emergeva la presenza di cocaina e suoi metaboliti con risultato «positivo — cut off 300 mg/ml».

Attività compiuta non nel contesto di necessità sanitarie ma a seguito di specifica richiesta avanzata dalla PG (v, pag. 16 — richiesta dei CC al Pronto soccorso). Accertamento che per costante Cassazione, recettiva dei risultati della letteratura scientifica (da ultimo ex mul tis Corte di Cassazione sentenza sez. IV penale, ud. 16 ottobre 2024 dep. 17 gennaio 2025, n. 2020; v. già da Cass. 35334/15, Cass. 16895/12 ), è però inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del soggetto al momento della guida, essendo tale positività compatibile con assunzione anche risalente nel tempo e in assenza di ogni alterazione psicofisica al momento in cui il soggetto guidava.

Non sono in atti ulteriori significativi elementi a carico dell’imputato in relazione a tale reato (lo stesso all’arrivo della PG si presentava in stato alterato ma con sintomi riconducibili ad abuso di alcolici e non di stupefacenti — alito vinoso, voce impastata, occhi lucidi, equilibrio precario, tanto che la PG ipotizzava «alterazione psicofisica da uso di alcool», circostanza poi confermata dagli esami ematici dai quali risultava alcolemia nel sangue pari a 2.55 g/l).

Osserva l’(attuale) art. 187 C.d.S., vigente al momento dei fatti, titolato «Guida dopo l’assunzione di sostanze stu pefacenti» prevede che «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.. ».

Ritiene questo GIP che il tenore letterale della attuale norma pienamente coerente con la rubrica dell’articolo, debba ritenersi o del tutto irrazionale o inammissibilmente generico. Se si dovesse leggere la espressione «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» come intesa in assenza di ogni delimitazione temporale (delimitazione non prevista dal tenore letterale della norma) ne discenderebbe, infatti, la conseguenza — si crede non voluta dal legislatore… — che se una persona avesse assunto stupefacenti a diciotto anni e poi si mettesse alla guida a sessanta anni sarebbe punibile in quanto «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope».

Norma in ordine alla irrazionalità della quale, ove così interpretata, non mette conto di spendere parole. Se invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura più razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge — sia il cittadino o il magistrato — di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?…).

Se poi si può demandare alla giurisprudenza una interpretazione chiarificatrice della norma, non può demandarsi alla stessa la funzione di «creare» la norma, così surrogandosi a quella che è una attività che è diritto del solo legislatore (e suo onere esplicarla in maniera razionale e chiara).

Ove, poi, si volesse «salvare» la norma ritenendo che la stessa faccia riferimento ad un criterio non meramente temporale ma correlato agli effetti ai possibili effetti dello stupefacente, è agevole osservare che: la lettera del nuovo art. 187 C.d.S. nulla dice al riguardo; la opzione di leggere la norma come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente, pur a prima vista non infelice, appare non possibile ad avviso di chi scrive, risolvendosi nella introduzione di un elemento costitutivo (la prospettabile perdurante efficacia dello stupefacente); del tutto estraneo al tenore letterale della norma e che pertanto si ritiene non possa essere introdotto in via meramente interpretativa; privo di ogni aggancio alla norma e pertanto da crearsi e modellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza (possibile perdurante efficacia? probabile perdurante efficacia? verosimile perdurante efficacia?);

Fermo che il nuovo tenore della norma e del titolo si contrappongono consapevolmente alla vecchia formulazione che sanzionava colui che guidasse in stato di alterazione psicofisica, talché si ritiene sarebbe una interpretazione che farebbe riferimento e darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente espunti dal legislatore dalla formulazione della norma.

Totale genericità, pertanto, tale da comportare incostituzionalità della previsione normativa, ricordato che «In rife rimento all’art. 25 della Costituzione questa Corte ha più volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l’intento di evitare arbitri nell’applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale.

Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l’interprete, nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l’impiego di espres sioni indicative o di valore ( cfr. ad es. sentenze 21/1961 e 191/1970) …l’art. 25 … impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati..». (CC 96/81).

Sotto altro profilo, poi, la norma — per come attualmente formulata — appare lesiva del principio di necessaria offensività delle condotte possibili destinatarie della sanzione penale, atteso che si presta a sanzionare anche condotte prive di alcun pericolo per la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano tracce solo nelle urine), talché si punirebbe con la massima sanzione una condotta priva di ogni effettivo disvalore ai fini che occupano (la sicurezza della circolazione stradale).

La Corte adita ha, infatti, già chiaramente affermato che «il rispetto del principio di offensività ( nullum crimen sine iniuria ), desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost. ( ex plurimis , la citata sentenza n. 354 del 2002), comporta che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può reprimere sul piano penale, come fattispecie di reato, soltanto condotte che, nella loro descrizione tipica, comunque, rispettosa del principio di legalità, consistano, altresì, in comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione, anche sotto il profilo della loro mera espo sizione a pericolo.

Con orientamento costante ( ex multis , sentenze n. 225 del 2008, n. 265 del 2005, n. 519 e n. 263 del 2000; più recentemente sentenza n. 28 del 2024), si è anche puntualizzato che il principio di offensività opera su due piani distinti: da un lato, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (offensività «in astratto»); dall’altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella veri fica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest’ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (offensività «in concreto»).

E affinché il principio di offensività possa ritenersi rispettato, occorre «che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’ id quod plerumque accidit » (sentenza n. 225 del 2008; analogamente, sentenze n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, e n. 333 del 1991)» — cfr CC 116/24.

Passando al caso concreto, la letteratura scientifica e la giurisprudenza hanno pacificamente acclarato che in moltissimi casi può esservi guida in assenza di ogni alterazione anche dopo avere assunto stupefacenti, quando sia cessato ogni effetto degli stessi, talché la scelta del legislatore appare a questo GIP irrazionale e arbitraria e non rispondente all’id quod plerumque accidit.

Non può poi non evidenziarsi che, ad avviso di questo GIP, l’art. 187 C.d.S. costituisce già una forma di tutela anticipata della incolumità pubblica e della privata incolumità e proprietà.

Appare pertanto ancor più inammissibile anticipare ulteriormente la tutela di tali beni sanzionando: non solo condotte non direttamente lesive degli stessi ma suscettibili di sfociare nella loro offesa (guidare sotto l’effetto di stupefacenti; condotta che ben può risolversi in danni a persone o cose); ma addirittura condotte (non solo non direttamente lesive di tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli in pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente è svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione).

Irrilevante appare, poi, la generica illiceità di un accertato pregresso abuso di stupefacenti, destinata a trovare sanzione in sede amministrativa ma che nulla dice rispetto a un disvalore correlato ad una specifica condotta di guida.

Né, ad avviso di questo GIP, le possibili difficoltà correlate all’ accertamento di una effettiva situazione di alterazione/pericolosità alla guida possono comportare la liceità di tale deroga al principio di necessaria offensività, atteso che: per un verso sono scientificamente possibili esami dirimenti in ordine a tale profilo (basta fare un prelievo non delle urine ma ematico; accertamento per la costante Cassazione idoneo a provare un eventuale stato di alterazione in essere); per altro la Cassazione ha in più pronunce evidenziato come lo stato di alterazione possa essere desunto anche da elementi ulteriori rispetto agli esami di laboratorio (condotte alterate, modalità del linguaggio …); se anche la prassi è in concreto costituita da casi in cui il soggetto viene fermato e sottoposto ad accertamenti biologici, nulla esclude che la prova possa poggiare anche su elementi del tutto diversi ( ad es. perché altra persona — il passeggero della vettura o persona presente alla assunzione e poi alla partenza.. — accusi 1’ indagato di avere fatto uso di stupefacenti, indicando modalità di assunzione tali da comportare secondo le logiche di esperienza una sicura efficacia drogante, e poi essersi messo alla guida subito dopo la loro assunzione); la eventuale mera difficoltà di provare un elemento costitutivo necessario ad una razionale ( id est costituzio nale) previsione di una ipotesi di reato non può comportare che tale elemento non sia previsto nella formulazione della fattispecie penale.

Distonico rispetto alla previsione sanzionatoria appare , peraltro, il comma 2 -bis dell’art. 187 C.d.S. che prevede che «Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici», facendo tale comma riferimento alla presenza di uno stato di alterazione dovuto allo stupefacente che non è più richiesto dal comma 1.

Profilo che però si ritiene mera incongruenza normativa e non tale da poter comportare che il comma 1 si possa/ debba intendere come tuttora facente implicito riferimento ad un necessario attuale stato di alterazione dovuto a effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Non può, poi non evidenziarsi che l’art. 187 C.d.S. è, per certi versi, speculare alla ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., sanzionando entrambe le norme la assunzione di sostanze tali da poter alterare la condotta di guida.

Appare, pertanto, irrazionale e contrastante con il criterio di eguaglianza e ragionevolezza, che nel caso di cui all’ art. 186 la legge preveda sanzione per chi «guida in stato di ebbrezza» — id est in stato di alterazione (e v. anche 186 -bis sanziona chi «guida dopo avere assunto sostanze alcoliche e sotto l’effetto di queste»), mentre art. 187 C.d.S. prescinda totalmente da tale profilo.

Non dirimente si ritiene poi che l’uso di alcool sia in generale lecito, talché sarebbe irrazionale sanzionare ogni consumo dello stesso prima di mettersi alla guida, mentre quello di stupefacenti è sempre illegale.

Per come già evidenziato il mero generico pregresso consumo di stupefacenti è infatti profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e già autonomamente sanzionato (art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90).

Sotto altro profilo, poi, non appare fuori luogo ricordare che l’art. 116 C.d.S. prevede mera sanzione amministrativa per chi guida senza patente: condotta che presuntivamente appare di sicuro pericolo per la circolazione stradale. Se tale grave situazione di illiceità non comporta sanzione penale, appare irrazionale secondo questo GIP che debba essere penalmente sanzionato chi, avendo patente, guida dopo una pregressa (illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova sulla possibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di guida.

Appare pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ad avviso di questo GIP, che la Corte ove non ritenga opportuna più incisiva determinazione — pronunzi una pronuncia additiva costituzionalmente necessitata, aggiungendo al mero criterio temporale già oggetto della previsione legislativa («dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope») un criterio di risultato (si può ipotizzare, con richiamo all’ art. 186 -bis C.d.S.,» e sotto l’effetto di queste».

La questione appare poi rilevante nel presente procedimento, atteso che: dagli atti emerge la accertata positività alla cocaina dell’imputato a seguito delle analisi urinarie; fatto che alla luce della nuova normativa comporterebbe la possibile emissione del richiesto decreto penale comprovando una assunzione di stupefacenti antecedente alla guida, pur non essendo idoneo ad acclarare che l’A guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, né a determinare quando le stesse siano state assunte;

non emergono dagli atti elementi dai quali desumere che il suddetto guidasse non solo dopo la assunzione di stupefacenti ma anche sotto l’effetto degli stessi (lo stato alterato ben poteva essere dovuto all’abuso di alcool; idem l’incidente — che peraltro, specie in moto, può capitare per i motivi più svariati); non si ravvisano nella richiesta di decreto penale eventuali altri elementi ostativi all’ accoglimento della stessa.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Promuove di ufficio, per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’ art. 187 -bis C.d.S. là ove prevede che è punito «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope» in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei Deputati e all’esito sia trasmessa alla Corte Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Macerata, 28 marzo 2025 Il GIP: MANZONI