Concordato in appello e richiesta di pena sostitutiva: tempi e modalità (Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 19626/2025 ha sottolineato che la richiesta di sostituzione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell’ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell’accordo (Sez. 2, n. 8396 del 4/2/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01).

Parallelamente, va affermato che, al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., così come al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. proponibile in primo grado, non si applica la disposizione di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dallo stesso d.lgs. n. 31 del 2024, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.

Il disposto dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva.

La Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, è applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale soltanto, a seguito della lettura del dispositivo, l’imputato conosce l’entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 a condizione che tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (Sez. 6, ord. n. 30767 del 28/4/2023, Lombardo, Rv. 284978; Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 — 01).

Tale orientamento, indica chiaramente che la richiesta di pena sostitutiva può essere avanzata anche nell’ambito delle procedure a pena concordata tra le parti, ma occorre che essa faccia parte dell’accordo.

Sebbene l’opzione sia stata declinata con riguardo all’ipotesi del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. (oltre alle sentenze già citate poco sopra, cfr. anche Sez. 4, n. 32357 del 9/5/2023, D’Ambrosio, Rv. 284925), si tratta di un orientamento estensibile anche al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 8396 del 4/2/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01), viste le analoghe ragioni di ordine sistematico che ne costituiscono fondamento.

Ed infatti, esso appare coerente con il diverso meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio nel rito ordinario e in quello del patteggiamento o, appunto, del concordato in appello.

Nel primo caso, infatti, solo a seguito della lettura del dispositivo, l’imputato può conoscere l’entità della pena e valutare se acconsentire o meno alla sua sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria (art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.), mentre, per il caso di patteggiamento o di concordato in appello, la logica è palesemente inversa: le parti già conoscono la pena detentiva che sarà applicata e, anzi, la promuovono sottoponendola alla valutazione del giudice.

Ecco perchè è il legislatore stesso a richiedere che la sua sostituzione sia già inclusa nel patto processuale, sia per il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte al comma 1 della citata disposizione (ed all’art. 448, comma 1-bis) dal d. Igs. 15 ottobre 2022, n. 150, sia anche per il concordato in appello, tenuto conto della recente modifica degli artt. 599-bis, comma 1, e 598-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 31 del 2024.

La novella del 2024, in particolare, per quanto maggiormente rileva in questa sede, ha aggiunto, alle due disposizioni richiamate, indicazioni relative alla possibilità di chiedere, con il concordato sulla pena, anche la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza (così il comma 1 dell’art. 599-bis cod. proc. pen. riformulato e il comma 1-bis inserito nell’art. 598-bis cod. proc. pen.).

La soluzione adottata dal legislatore è in linea con quella introdotta dal d. Igs. 15 ottobre 2022, n. 150 per il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come si è già chiarito, e si impone ancor più come esatta, ora che il primo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. è stato modificato anch’esso, ad opera del richiamato d.lgs. n. 31 del 2024, e stabilisce un passaggio decisionale autonomo da parte del giudice per la sostituzione della pena senza consultazione delle parti, sussistendo i presupposti della sostituzione (con indebolimento dell’originario meccanismo bifasico e del coinvolgimento delle parti, previsto dal d.lgs. n. 150 del 2022): si tratta di un procedimento che, per come oggi prioritariamente congegnato, stride con la logica pattizia, insita nelle procedure a pena concordata tra le parti e sottesa all’art. 599-bis cod. proc. pen.

Può aggiungersi che l’applicazione dell’art. 545-bis attiene ad una valutazione emessa contestualmente o all’esito della condanna e della determinazione della dosimetria sanzionatoria, sicchè ammetterne la possibilità vorrebbe dire consentire che il contenuto negoziale del patto intervenuto tra le parti sulla pena possa essere superato da una determinazione successiva al concordato che, per quanto eventualmente coinvolga l’imputato, esula dalla sfera della sua volontà pattizia, necessariamente espressa in un momento antecedente a quello della decisione del giudice. In sintesi, per il giudizio ordinario e per i procedimenti a pena concordata è lo stesso legislatore che, oggi, prevede due strade diverse per l’applicazione delle sanzioni sostitutive.

Del resto, ulteriore conferma dell’inapplicabilità della disposizione di cui al primo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. si ritrova nella regolamentazione prevista per l’ipotesi in cui sia necessario un differimento dell’udienza di definizione del giudizio d’appello, in caso di richiesta di concordato sulla pena e di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva.

L’art. 599-bis, comma 1, ultima parte, rinvia, infatti, all’applicazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen., che, al comma 1-bis, prevede – parallelamente a quanto stabilito per il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. l’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.) – che, quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente e vi sia necessità di rinviare ad una apposita udienza (non oltre i sessanta giorni), si applichino le sole disposizioni contenute nel secondo comma dell’art. 545-bis, cod. proc. pen., relative al sub procedimento finalizzato ad individuare la pena sostitutiva ed il suo contenuto.

Il citato art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. non richiama il primo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen., in cui, viceversa, si prevede o la statuizione unilaterale del giudice o – sia pur soltanto eventualmente, oramai, nel caso in cui il giudice non possa decidere autonomamente sussistendone i presupposti – la sequenza processuale connotata dalla lettura del dispositivo e dal successivo dialogo tra le parti con acquisizione del consenso da parte dell’imputato, in vista della sostituzione.

All’esito dell’analisi condotta, deve essere ribadito che la richiesta di sostituzione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell’ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell’accordo (Sez. 2, n. 8396 del 4/2/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01).

Parallelamente, va affermato che, al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., così come al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. proponibile in primo grado, non si applica la disposizione di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dallo stesso d.lgs. n. 31 del 2024, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.

Nel caso di specie, la modifica alla procedura di concordato in appello attinente alle pene sostitutive, introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024, era vigente al momento della richiesta di concordato in appello avanzata dal ricorrente e, pure, non è stata tenuta in conto nella formulazione dell’istanza stessa.