Censure gratuite e vivaci di un PM al provvedimento di un giudice, espresse fuori della sede appropriata, in presenza della parte interessata e del suo difensore: irrilevanti disciplinarmente (Vincenzo Giglio)

Dal codice annotato della giurisprudenza disciplinare dei magistrati si apprende che “Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica che muova censure gratuite, esternate con vivacità, e fuori della sede propria, ad un precedente provvedimento del giudice in presenza della parte interessata e del suo difensore, poiché le stesse assumono il significato di una protesta indebita, non di una minaccia, mentre la fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), d. lgs. 109/2006 richiede una condotta consistente in pressioni esercitate al fine di incidere sulla coscienza e volontà del magistrato nel libero esercizio delle sue funzioni”.

La decisione da cui è stata tratta la massima è la sentenza della Sezione disciplinare del CSM n. 40 del 21 marzo 2011, confermata dalla Suprema Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 23019/2011 del 7 novembre 2011.

La fattispecie di rilievo disciplinare contestata all’incolpato è quella prevista dall’art. 2, comma 1, lettera e), Ord. disciplinare, che considera illecito funzionale “l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato”.

A fronte di un simile tenore letterale, la decisione della Sezione disciplinare appare giustificata.

Avrebbe potuto avere forse una sorte diversa l’eventuale incolpazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), il quale considera disciplinarmente rilevanti “i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori”.

Critiche gratuite al provvedimento di un altro magistrato, espresse in un ambito improprio ed in presenza della parte interessata e del suo difensore, sembrerebbero possedere il requisito della grave scorrettezza richiesta dalla fattispecie.

Non è stato di questo parere chi ha promosso l’azione disciplinare che ha preferito ipotizzare un illecito differente cui è seguito l’esito che si è visto.