La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 8022/2025, in tema di circonvenzione di persone incapaci, ha stabilito che la sottoscrizione da parte della persona offesa di un patto di quota lite con l’avvocato, da ritenersi sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l’atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all’articolo 643 Cp, posto che il divieto del “patto di quota lite” tra avvocato e cliente si giustifica in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense.
