Sequestro probatorio di documenti informatici e telematici: gli oneri di allegazione per chi impugna il provvedimento anche nella parte attinente ai dati che gli sono stati restituiti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 9797/2025, udienza del 4 marzo 2025, depositata l’11 marzo 2025, ha chiarito che, ove sia stato disposto il sequestro probatorio di documenti informatici e telematici, il titolare di dati sensibili in essi immagazzinati che impugni il provvedimento anche con riferimento a dati informatici già restituitigli, è tenuto ad allegare l’interesse concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva onde consentire al giudice del riesame di valutare l’effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all’accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio.

Tale apprezzamento esige infatti, in base alle indicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quelli effettivamente utili alle investigazioni (così, decisioni nn. 17878 del 2022 Rv. 283302-01, 37409 del 2024 Rv. 286989-01, 13694 del 2019 Rv. 274975-01).