Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 8901/2025, udienza del 10 dicembre 2024, depositata il 4 marzo 2025, ha ribadito che l’assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio incide sulla capacità del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi in un’assegnazione “extra ordinem”, effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge.
Nel caso oggetto di ricorso il collegio di legittimità ha escluso la nullità del provvedimento cautelare reale emesso da un collegio del tribunale del riesame diverso da quello tabellarmente previsto, in ragione dell’incompatibilità di quest’ultimo, già espressosi sulla regiudicanda con l’annullamento del decreto di sequestro, successivamente riemesso e nuovamente impugnato dall’indagato.
