La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 15159/2025 ha ricordato che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’ordinanza con la quale il giudice integri o modifichi, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna deve essere adottata previo consenso, anche in forma tacita, dell’imputato, verificandosi, in mancanza, una nullità, di ordine generale a regime intermedio, per violazione di diritto di difesa.
L’art. 464-quater, co. 4, c.p.p prevede che “Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato”.
Nel caso in esame, il Tribunale non dà conto dell’avvenuta acquisizione del consenso dell’imputato in ordine a tale ultima prescrizione, donde, l’illegittimità del provvedimento, che si pone in contrasto con l’interpretazione che la cassazione ha elaborato in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, considerando illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 7429 del 27/09/2013, G., Rv. 259993, in tema di sospensione del processo a carico di imputato minorenne, ma si tratta di principio estensibile alla messa alla prova per adulti di cui all’art. 168 bis cod. pen., stante l’analogia delle forme previste per la modifica al programma di intervento; nonché Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017 Rv. 272006; Sez. 5, n. 4610 del 3/2/2016, Abazi, non massimata), in quanto, come premesso, l’art 464 quater, comma 4, cod. proc. pen., prevede la possibilità per il giudice di integrare o modificare il programma di trattamento, ma con il consenso dell’imputato; tale consenso deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell’inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell’istituto, che è rimesso alla iniziativa dell’imputato, e nell’ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna.
Trattandosi di statuizione che, ex lege, è subordinata al consenso dell’imputato, è compito del giudice procedente effettuare la verifica della sussistenza di detto consenso, dandone conto in motivazione.
