Impugnazioni cautelari: l’obbligo di trasmettere al TDR gli atti utilizzati nell’ordinanza cautelare è adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 12845/2025, udienza del 28 gennaio 2025, ha ribadito che, in tema di impugnazioni cautelari, la materiale e contingente indisponibilità degli atti e dei decreti di intercettazione tempestivamente trasmessi dal pubblico ministero a seguito della richiesta di riesame e già in possesso del tribunale legittima la richiesta di differimento della trattazione dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

Ricorso per cassazione

Il ricorrente deduce:

a) d’aver presentato istanza di riesame il 20 settembre 2024;

b) che a seguito di richiesta di trasmissione degli atti, lo stesso 20 settembre la cancelleria del GIP comunicava al Tribunale del riesame la seguente risposta: “negativo per atti ulteriori e successivi”;

c) che il 22 settembre 2024 i difensori avevano chiesto al GIP e al Tribunale del riesame la trasmissione delle copie in formato digitale dei decreti autorizzativi delle intercettazioni;

d) che il 23 settembre 2024 la cancelleria del Tribunale comunicava che i decreti erano contenuti in un DVD trasmesso dal GIP il precedente 13 settembre;

e) che il 16 ottobre 2024 il difensore del ricorrente chiedeva al Tribunale del riesame la copia, in formato digitale, del decreto di autorizzazione R. Int. n. xxx/xxxx emesso dal GIP il 15 giugno 2022;

f) che con nota in pari data, la cancelleria comunicava che “quanto richiesto non si trova agli atti del riesame in quanto non trasmesso dal PM. Si trasmetta al PM per competenza e si comunichi alla difesa”;

g) che la richiesta era stata infine evasa il 17 ottobre 2024 dalla Procura della Repubblica che aveva trasmesso il decreto di autorizzazione e i successivi decreti.  

Decisione della Suprema Corte

L’obbligo per l’autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell’ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame al fine di consentirne l’agevole individuazione e consultazione (Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Rv. 246007 – 01; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Rv. 218443 – 01).

Si è precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti con più imputati, la disposizione di cui al quinto comma dell’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n. 1100 del 08/02/1999, Rv. 212965 – 01), sicché l’art. 309 cod. proc. pen. non può ritenersi violato quando l’autorità precedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo tribunale, in quanto già trasmessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez. 1, n. 5046 del 13/07/2000, Rv. 217010 – 01).

Costituisce inoltre principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione quello secondo il quale la richiesta di acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non allegati alla richiesta del PM e non trasmessi al tribunale del riesame a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina l’inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni, salvo che la difesa dell’indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944 – 01; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2017, Rv. 238059 – 01; Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, Rv. 254586 – 01; Sez. 1, n. 800 del 29/09/2000, Rv. 217615 – 01).

Nel caso di specie, il ricorrente afferma che il Tribunale del riesame era già in possesso degli atti (compresi i decreti di intercettazione) siccome già trasmessi a seguito di precedente richiesta di riesame di altro indagato, persona anch’essa attinta dalla stessa misura cautelare. Non vi è stata, di conseguenza, alcuna mancata trasmissione degli atti rilevante ai sensi dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 

La materiale e contingente indisponibilità degli atti e dei decreti di intercettazione (perché, sostiene il ricorrente, nella materiale disponibilità del giudice relatore della precedente richiesta di riesame), comunque tempestivamente trasmessi e già in possesso del tribunale del riesame, legittima, al più, la richiesta di differimento della trattazione dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

In questo modo il ricorrente avrebbe potuto personalmente e direttamente verificare se tra gli atti trasmessi dal PM vi fossero effettivamente i decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione che solo ventidue giorni dopo l’udienza il presidente del Tribunale avrebbe affermato (non è dato sapere sulla base di quali informazioni) non essere mai stati trasmessi. È un dato di fatto che il decreto di autorizzazione e le relative proroghe esistevano, la difesa ne è venuta successivamente in possesso e alcuna questione ha posto, nel merito, sulla utilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. 

Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile.