La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 20138 depositata il 29 maggio 2025 ha ricordato che un bitcoin è costituito da dati informatici in quanto rappresentazione di un valore o di un diritto e in caso di mancata restituzione è configurabile l’indebita appropriazione del bene mobile costituito dai dati informatici relativi al bitcoin.
La Suprema Corte ha ricordato il principio espresso dalla medesima sezione con la sentenza numero 11959 del 7 novembre 2019, depositata 2020, che ha indicato che i dati informatici, per fisicità strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo all’altro, sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale, senza che una tale interpretazione si possa ritenere in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza.
Si deve rammen tare che l’articolo 3, comma 1, n.5), del regolamento del Parlamento europea e del Consiglio 31 maggio 2023 n. 2023/1114/UE, definisce “cripto-attività: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Tale definizione è richiamata anche dall’art. 1, comma 2, lett.m-bis, del d.lgs 21 novembre 2007, n. 231 (lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett.a, n.3 del d.lgs 27 dicembre 2024 n. 204).
Il bitcoin, che è la prima e la più nota delle cripto.attività, è, pertanto, una rappresentazione, di un valore o di un diritto digitale, sicché esso è costituito da dati informatici.
