Reati contro gli animali approvate in via definitiva le modifiche al codice penale: ecco le novità (Redazione)

Al Senato l’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 1308 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

Il nuovo testo normativo introduce un corposo aggiornamento del codice penale, riconoscendo agli animali una tutela giuridica autonoma.

Tra le misure previste: l’inasprimento delle pene per uccisione, maltrattamento, spettacoli vietati, combattimenti e abbandono, prevedendo aggravanti per chi agisce con crudeltà, in presenza di minori o tramite diffusione online; l’introduzione di nuove aggravanti, il sequestro e l’affidamento definitivo degli animali, il divieto di tenerli legati con catene e sanzioni per la detenzione non adeguata.

Si rafforza la responsabilità amministrativa di enti coinvolti e si prevedono sanzioni più severe per il traffico illegale di animali

È vietato inoltre l’uso commerciale delle pellicce di gatto domestico.

Il testo del disegno di legge n. 1308, adottato come testo base e già approvato dalla Camera dei deputati, nel dettaglio contiene anzitutto una modifica della rubrica del titolo IX-bis del libro II del codice penale.

Questa è forse la parte che racchiude la novità più importante e che riassume la filosofia di tutto il testo, ovverosia l’intenzione di dedicare direttamente agli animali, e non più al sentimento che l’uomo prova per gli animali, il contesto degli articoli del titolo IX-bis.

Gli animali saranno direttamente portatori di diritti e saranno destinatari della tutela giuridica prestata dalle nostre norme.

L’articolo 1 modifica il nominativo dell’oggetto della tutela penale. All’articolo 2 interveniamo direttamente sugli aggravamenti delle pene.

L’articolo 544-quater del codice penale, che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, vedrà un inasprimento di pena pecuniaria che sarà determinata tra un minimo di 15.000 e un massimo di 30.000 euro.

L’articolo 3 interviene, invece, sul successivo articolo 544-quinquies, che disciplina il divieto di combattimenti tra animali.

In particolare, la disposizione inasprisce le pene per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, sostituendo l’attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro, estendendo la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti anche a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette.

Un secondo comma dell’articolo prevede poi tre aggravanti a effetto speciale, in quanto comportano un aumento superiore a un terzo della pena edittale. Il concorso nell’attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra.

Detta previsione è spiegabile dalla prassi invalsa nella criminalità organizzata di avvalersi, ai fini dell’esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili.

Quanto all’ipotesi di partecipazione di persone armate, anche in questo l’inasprimento della pena consegue a un maggiore allarme sociale e al disvalore della disponibilità di armi dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti e la pubblicità che si può fare di questi contenuti, interdicendone l’attività di riproduzione. È una disposizione diretta a evitare che le immagini possano diventare veicolo per messaggi distorti nei confronti della nostra comunità.

Il terzo comma prevede poi un’ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti. In questo caso c’è una pena che è individuata da tre mesi a due anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro.

Una ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate. Si prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

L’articolo 4 introduce nel titolo IX-bis del libro II l’articolo 544-septies, che consta di un unico comma e introduce un’aggravante a effetto comune: pena aumentata fino a un terzo per i delitti di cui all’articolo 544-bis (Uccisione degli animali), 544-ter (Maltrattamento), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (Divieto di combattimenti), 638 (Uccisione o danneggiamento) qualora ricorra una delle seguenti circostanze: aver commesso il fatto in presenza di minori, aver commesso il fatto nei confronti di più animali, la diffusione fatta attraverso strumenti informatici o telematici.

L’articolo 5 interviene sull’articolo 544-bis (Uccisione di animali) e punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. In questo caso si innalza la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Naturalmente, si prevede che, se il fatto sia commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, ci sia un aumento sensibile della pena, che sarà della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.

Il comma 2 interviene poi sull’articolo 544-ter. Ne viene modificato il primo comma, al fine di innalzare la pena della reclusione, attualmente da tre a diciotto mesi, o della multa, attualmente da 5.000 a 30.000 euro, prevedendo una pena da sei mesi a due anni e non alternativamente, come nella norma attuale, alla pena della multa, la cui misura è rimasta invariata.

Il comma 3 sostituisce l’articolo 638 del codice penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).

Nella nuova formulazione l’articolo 638 consta di un unico comma, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o comunque deteriori tre o più animali raccolti in gregge o in mandria. Il comma 4 modifica all’articolo 727 del codice penale, che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, innalzando l’importo minimo dell’ammenda, che può essere comminata dagli attuali 1.000 a 5.000 euro. Rimane inalterato l’importo massimo, pari a 10.000 euro.

L’articolo 6 del disegno di legge apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. La nuova norma reca una disciplina che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla ordinaria disciplina del sequestro, motivata ovviamente dalla peculiare natura di ciò che deve essere sottoposto a sequestro, ovverosia gli animali.

Il nuovo articolo 260-bis del codice di procedura penale prevede che l’affidamento dei suddetti animali possa essere destinato alle associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater, ovvero alle associazioni o enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’interno.

Gli animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche, enti o associazioni individuate dagli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni transitorie del codice penale. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati.

L’affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato.

È da sottolineare che il comma 2 dell’articolo 6 dispone che a coloro che commettono abitualmente i reati relativi agli spettacoli vietati e che infrangono il divieto di combattimenti, si applicano anche le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal libro I del codice delle leggi antimafia.

L’articolo 7 del disegno di legge aggiunge un ultimo comma all’articolo 544-sexies del codice penale, che introduce il divieto di abbattimento o alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva, anche se non è stato disposto il sequestro degli animali, volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti degli stessi.

In particolare, fatta salva la possibilità di affido definitivo, viene posto a carico dell’indagato o imputato proprietario il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all’accertamento per uno dei reati del titolo IX-bis.

L’articolo 8 introduce un nuovo articolo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali.

Il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell’ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applichino altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231.

Il comma 3, infine, specifica che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applichino nei casi previsti dall’articolo 19-ter, recante disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, ovvero ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre leggi speciali.

L’articolo 9 reca modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da affezione e da compagnia. In primo luogo, viene modificato l’articolo 4 della citata legge in materia di traffico illecito di animali da compagnia con un inasprimento della cornice sanzionatoria.

Vengono inoltre inasprite le pene in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia.

L’articolo 9, infine, inasprisce anche le sanzioni amministrative accessorie previste dall’articolo 6 della citata legge n. 201.

L’articolo 10 vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora, tenendoli legati con la catena o altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, è previsto che, in caso di violazione del predetto divieto, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.

L’articolo 11 reca modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, relativamente alle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia.

L’articolo 12 reca disposizioni riguardanti la polizia giudiziaria nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli animali. Si prevede, nello specifico, che debba essere sentito anche il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie Forze di polizia.

L’articolo 13 interviene sul primo comma dell’articolo 727-bis del codice penale relativo alla contravvenzione per uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette.

In particolare, inasprisce la cornice sanzionatoria, prevedendo l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda fino a 8.000 euro in luogo dell’attuale previsione dell’arresto da uno a sei mesi e dell’ammenda fino a 4.000 euro. Il comma 2 interviene sull’articolo 733-bis del codice penale relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto, inasprendo le relative sanzioni. Si prevedono, infatti, l’arresto da tre mesi a due anni e l’ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Abbiamo, quindi, in conclusione, due articoli che prevedono il divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti della specie felis catus e la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale l’attuazione della legge non deve recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni provvedono alle attività previste nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.