La perizia è davvero un mezzo di prova “neutro”? (Vincenzo Giglio)

È più che consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento interpretativo per il quale l’omesso accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), in quanto la perizia rappresenta un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (così, di recente, Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 11934/2025, udienza del 10 marzo 2025, e Sez. 4^, sentenza n. 9455/2025, udienza del 7 marzo 2025, Rv. 287734-01, quest’ultima, peraltro, valorizzando il disposto dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e la sua esclusiva riferibilità alle prove a discarico aventi caratteri di decisività, in ciò richiamando letteralmente la tesi espressa dalle Sezioni unite penali nella sentenza n. 39746/2017, udienza del 23 marzo 2017).

A queste considerazioni se ne affianca abitualmente un’altra (in termini, tra le tante, Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 35878/2024, udienza del 9 luglio 2024) tarata sulla specificità del mezzo di prova in esame: “né la perizia né la consulenza tecnica, per il loro contenuto eminentemente valutativo ed espressione di discrezionalità tecnica, rientrano tra le prove decisive a discarico”.

Come si può notare, questa sequenza giustificativa ha la singolarità di svilupparsi a partire dalla fase finale del procedimento (motivi di ricorso per cassazione, art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.) piuttosto che dall’inizio (diritto alla prova e sua ammissione a richiesta di parte, art. 190 cod. proc. pen., diritto dell’imputato alle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, art. 495, comma 2, cod. proc. pen.).

In altri termini: il motivo di ricorso per cassazione specificamente posto a presidio del diritto alla prova è circoscritto alla mancata ammissione di una prova decisiva, sempre che la parte ne abbia fatto richiesta e limitatamente ai casi contemplati dall’art. 495, comma 2; la perizia, al pari della consulenza tecnica, non può essere considerata decisiva perché il risultato che è in grado di offrire è valutativo e discrezionale; in conclusione la perizia è sottratta al diritto alla prova delle parti ed “appartiene” interamente al giudice sul quale grava il solo obbligo di motivare adeguatamente la sua scelta di disporre o non disporre la perizia.

Questa sequenza è alla base della miriade di decisioni di inammissibilità o infondatezza emesse dalla Suprema Corte allorché siano dedotti motivi di ricorso che lamentano il cattivo uso del potere sovrano del giudice sulla perizia.

Messe in chiaro la questione giuridica e la soluzione privilegiata dal “diritto vivente”, è adesso possibile sottoporne a verifica la tenuta logica.

Una prima censura, di ordine linguistico ma non solo, riguarda la qualifica di neutralità che è solitamente riservata alla perizia, verosimilmente allo scopo di giustificare meglio la sua differenziazione dagli altri mezzi di prova e l’architettura interpretativa che ne segue.

Il carattere neutro è ricavato dalla considerazione che la perizia non è prova a carico e non è prova a discarico e pertanto, in quanto fisiologicamente priva di ogni finalizzazione partigiana e per ciò stesso più oggettiva delle prove promosse dalle parti, dovrebbe essere considerata come una “prova di giustizia”.

Senonché, curiosamente, in sede di legittimità si ama sottolineare la componente valutativa e discrezionale della perizia come argomento per depotenziarne il rilevo probatorio ed escluderne la decisività il che sembra introdurre una contraddizione logica di non poco conto.

Sempre a quest’ultimo proposito, bisognerebbe tenere in migliore considerazione l’ormai acquisita consapevolezza dell’inesistenza di saperi scientifici o quantomeno “esperti” totalmente oggettivi, cioè indipendenti dal soggettivismo dei loro detentori e dall’incessante evoluzione delle teorie che circolano nella comunità scientifiche e del consenso che è ad esse attribuito.

Se così è, e certo non aiuta la fragile e precaria distinzione tra perizie e consulenze tecniche, bisognerebbe ugualmente ammettere che riservare esclusivamente al giudice ogni potere sulla perizia è esattamente il contrario di ciò che dovrebbe accadere per un mezzo di prova che richiede quanto e più di altri la dialettica tra le parti e il diritto di ciascuna di esse a sollecitarne lo svolgimento.

In altre parole, non c’è alcun motivo razionale che impedisca di far rientrare la perizia nell’alveo dell’art. 190, cod. proc. pen. e che, per contro, imponga di confinarla tra i mezzi di prova non decisivi.

Ulteriore acqua al mulino arriva poi dalla prescrittività del disposto dell’art. 220, comma 1, cod. proc. pen.

La formulazione prescelta in apertura, “La perizia è ammessa”, e il suo collegamento alla necessità di “svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”, rendono evidente l’intento legislativo di escludere qualsiasi discrezionalità giudiziale in presenza delle predette condizioni e pare chiaro che la loro effettiva ricorrenza non possa e non debba essere appannaggio del solo giudice e che, al contrario, le parti dispongano di un rilevante potere di impulso al riguardo.

Pare quindi di poter concludere che l’orientamento interpretativo che confina la perizia tra le “varie ed eventuali” del processo penale poggi su basi piuttosto discutibili.