La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 19675 depositata il 27 maggio 2025 ha stabilito che la sentenza d’appello deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per la valutazione in ordine alla applicabilità della nuova disciplina di favore in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, essendo necessario che il giudice di rinvio riformuli la valutazione sul punto alla luce della nuova disciplina di cui all’articolo 13, comma 3-ter, decreto legislativo 74/2000, vista l’integrale estinzione del debito verso l’erario, essendo la non punibilità per particolare del fatto un istituto di natura sostanziale e dunque in quanto disciplina più favorevole al reo applicabile ai fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore.
Sul punto è stato richiamato il precedente della cassazione sezione 3 numero 53905/2016 in quanto l’’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis cod. pen., “avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione,in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile”.
