Corte Costituzionale: illegittimo l’articolo 63 comma 3 del c.p. nella parte in cui non prevede … (Redazione)

La Consulta, con la sentenza numero 74 depositata il 27 maggio 2025, (allegata al post), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «[q]uando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

La questione era stata sollevata dal Tribunale penale di Firenze nel corso di un procedimento nei confronti di persona imputata del reato di minaccia aggravata perché commessa con armi, alla quale era stata contestata altresì la recidiva semplice, circostanza aggravante comune per la quale l’articolo 99, primo comma, del codice penale prevede l’aumento di un terzo della pena, già aumentata per effetto dell’altra aggravante.

In base alla disposizione censurata la pena irrogabile avrebbe dovuto essere, dunque, aumentata di un terzo.

La Corte costituzionale, riconosciuta l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, ha affermato che le disposizioni che costituiscono espressione di tale discrezionalità, e segnatamente quelle che determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, devono ritenersi suscettibili di controllo di legittimità costituzionale per gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità.