Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 7329/2025, udienza del 10 ottobre 2024, ha ribadito che l’aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell’art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258956) o lo ignorino per colpa (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010).
In particolare, con riferimento alle associazioni di tipo mafioso storiche, per la configurabilità dell’aggravante in esame, non è richiesta l’esatta individuazione delle armi, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori (così, da ultimo, Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284761, che, con riferimento all’associazione mafiosa “Cosa nostra”, ha affermato che il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell’interno del sodalizio).
