Bancarotta fraudolenta: l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 17807 del 12 maggio 2025, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ha stabilito che l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, sufficiente ad essere configurato anche nella sua forma eventuale, senza necessità di dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa o lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Risulta irrilevante l’assenza di un danno concreto per i creditori, trattandosi di reato di pericolo il cui elemento oggettivo è la messa in concreto rischio dell’integrità del patrimonio sociale in garanzia della massa creditoria.

Al riguardo si osserva che l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è integrato dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805).

Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità il dolo generico è sufficiente a configurare l’elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche nella sua forma eventuale (cfr. Sez. 1, n. 4472 del 27/02/1997, Rv. 207480), caratterizzata dalla consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall’accettazione 281385), restando del tutto estraneo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, alla definizione dell’elemento soggettivo del reato lo scopo perseguito dall’autore dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, senza che possa assumere rilievo, in particolare, al fine di attenuare o giustificare le indicate operazioni, l’eventuale intento di salvaguardare l’avviamento economico e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, ritenute maggiormente operative, in quanto la salvaguardia delle risorse sociali va infatti attuata all’interno del soggetto proprietario, nell’interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società (cfr. Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001, Rv. 218390).

In questa prospettiva si è opportunamente precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763).

Resta, pertanto, al di fuori del perimetro entro cui deve svolgersi l’accertamento demandato al giudice di merito, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l’indagine sul profilo finalistico della condotta rientrante nel paradigma normativo dell’art. 216, co. 1, n. 1),L. fall., essendo necessario dimostrare non che l’imputato abbia agito al precipuo scopo di danneggiare i creditori, ma che egli abbia agito con la consapevolezza e la volontà di porre in essere una condotta in concreto pericolosa per le ragioni del ceto creditorio.