Stalking per interposta persona (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 18348/2025 ha stabilito che, in tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata, in particolare quelle che coinvolgono utilizzatori degli appartamenti delle persone offese fino a dissuaderli dal continuare nel loro rapporto locatizio, determinando stati d’ansia e timore gravi e significativi impatti nella sfera psicologica e patrimoniale delle vittime.

La Suprema Corte, nel caso in esame, evidenzia che non può, dunque, condividersi l’affermazione del ricorrente che la Corte di appello non avrebbe dato conto di come i fatti possano aver provocato nelle persone offese il timore e lo stato d’ansia richiesti dalla norma.

Il giudice di merito ha ricostruito tutti gli episodi, valorizzando anche quelli che hanno avuto impatto sulle persone offese, anche se queste non sono state direttamente coinvolte, ma lo sono state persone a loro riconducibili e l’aggressione è stata, comunque, tale da mettere in pericolo i loro interessi.

In questo senso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla cassazione (Sez. 5, Sent. n. 323 del 14/10/2021, d, Rv. 282768; Sez. 5, Sent. n. 25248 del 12/05/2022, Rv. 283369 – 01; Sez. 5, Sent. n. 43384 del 16/10/2023 Rv. 285271 – 01) in virtù del quale, in tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata.

Nel caso di specie, la condotta persecutoria abituale del ricorrente mirava ad assumere il predominio nel contesto condominiale e ad impedire agli altri proprietari di locare i loro appartamenti (soprattutto a stranieri) ed è stata rivolta anche nei confronti di utilizzatori degli appartamenti delle persone offese, fino a dissuadere questi dal continuare nel loro rapporto locatizio e le persone offese a contare sulla disponibilità del bene.

Può, infatti, osservarsi che le condotte “indirettamente” proiettate nella sfera personale della vittima hanno avuto certamente, per la loro reiterazione e contenuto, un effetto complessivamente persecutorio, risoltosi nella determinazione di stati d’ansia e timore gravi nella persona offesa, che si è trovata al centro di una campagna intrusiva ed abusiva, cagionando eventi significativi nella sfera psicologica e patrimoniale delle vittime (l’una, rinuncia a locare il proprio appartamento e alla fine lo vende; l’altra, si trasferisce altrove, rinunciando ad un contratto di locazione perché sapeva che i conduttori erano oggetto di vessazioni da parte dell’imputato).