Risarcimento del danno e liquidazione dei danni morali in sede penale (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 19101/2025 ha ricordato che in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento.

Nel caso esaminato, la liquidazione, in via equitativa, del danno risulta ampiamente motivata, con la enunciazione dei dati materiali presi in considerazione, che hanno causato una diseconomia e un danno da organizzazione e da immagine dell’azienda per cui l’imputato lavorava, anche con gli altri dipendenti, nonché con riferimento alla vulnerabilità della società ai furti, commessi da un proprio dipendente, e per le risorse impiegate per controllare le carte carburanti e appurare le ragioni dei maggiori esborsi, e per la lesione del rapporto di fiducia.

Non era necessario che nel provvedimento impugnato venissero specificati e dettagliati i calcoli dell’ammontare.

La cassazione ha richiamato i precedenti giurisprudenziali sul punto, (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 27422; Sez. 1 n. 44477 del 25/10/2024, Rv. 287154 – 01), tra questi ricordiamo il recente della Cassazione sezione 2 sentenza numero 44477/2024, sempre in tema di risarcimento del danno e criteri per la liquidazione dei danni morali che attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento.

Risarcimento del danno morale in sede penale: criteri di liquidazione (Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA.

Deve altresì ricordarsi che “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria” (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495).