La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 18863/2025 ha ricordato che in tema di furto di alberi, l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all’utilizzo programmato.
In tema di furto, l’aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all’art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino (ex multis, cass., n. 11720 del 29/11/2019, rv 279042-01).
In caso di furto di alberi, in tanto è configurabile l’aggravante della violenza sulle cose in quanto l’agente operi su un albero piantato al suolo, abbattendolo o recidendo i rami dello stesso.
Anche la “potatura”, invero, comportando una diminuzione della parte legnosa secondo l’arbitrio dell’agente, con l’impiego della forza fisica o con l’utilizzo di strumentazione adatta, integra gli estremi della violenza.
Parimenti, integra violenza il sezionamento di tronchi destinati ad essere utilizzati nello stato in cui si trovano, dal momento che il loro sezionamento li renderebbe inidonei all’utilizzo programmato.
Non è possibile parlare di violenza sulle cose – invece – allorché l’agente si limiti a sezionare – per renderlo trasportabile – un albero già abbattuto, destinato ad essere utilizzato come legna da ardere, giacché, in tal caso, non viene operata alcuna trasformazione del bene che sia configurabile come rottura, guasto, danneggiamento o mutamento di destinazione.
Ciò che viene in rilievo, in tal caso, è il solo impossessamento, (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280332).
A tanto si aggiunga che nell’ipotesi di furto di piante in buono stato di vegetazione, soggette a vincolo forestale, ricorre l’aggravante dell’uso di violenza sulla cosa prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., poiché il taglio prematuro delle stesse piante determina un mutamento della loro destinazione, non solo materiale ma anche giuridica (Sez. 4, n. 4935 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271933).
