La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 19130/2025 ha sottolineato che la struttura della causa di esclusione della punibilità, deve rendere il comportamento astrattamente illecito, in relazione alle circostanze oggettive del caso concreto, l’unica opzione per scongiurare pregiudizi in capo al soggetto attivo o ai suoi prossimi congiunti.
La Suprema Corte ha ricordato, in relazione alla falsa testimonianza il giudice deve accertare soltanto che di fronte all’obbligo giuridico di dire la verità la persona sia tenuta a scegliere tra autoincriminarsi o mentire.
L’art. 384 cod. pen. sancisce la non punibilità di colui che abbia commesso alcuno dei delitti previsti dagli artt. 361,362,363,364,365,366,369,371 bis, 371 ter, 372,373,374 e 378 c.p., “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore” e trova la propria ragion d’essere nel principio dell’inesigibilità di condotte giuridiche autolesive (tra le tante, Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, Rv. 280840) che altera le motivazioni dell’agente nella consumazione del delitto e abbassa la pretesa statuale di pretendere da quel medesimo soggetto la conformità ad una condotta giuridicamente lecita.
La struttura della causa di esclusione della punibilità (Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574), per come delineata dalla Corte di legittimità, deve rendere il comportamento astrattamente illecito, in relazione alle circostanze oggettive del caso concreto, l’unica opzione per scongiurare pregiudizi in capo al soggetto attivo o ai suoi prossimi congiunti.
In relazione alla falsa testimonianza il giudice deve accertare soltanto che di fronte all’obbligo giuridico di dire la verità la persona sia tenuta a scegliere tra autoincriminarsi o mentire.
Nel caso in esame, il Tribunale nel ritenere che la condotta reticente dell’imputato e le sue contraddittorie dichiarazioni fossero coperte dall’art. 384 cod. pen. non si è attenuto, come dovuto, a detti principi di diritto non emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata in quali termini, a fronte delle domande poste al testimone, egli si trovasse nel concreto pericolo di autoincriminazione per un delitto che, infatti, non è stato neanche indicato.
Alla stregua degli argomenti che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, in diversa persona fisica non solo per accertare la configurabilità dell’art. 384 cod. pen. nei termini delineati, ma anche per verificare la configurabilità della stessa condotta di falsa testimonianza che ne costituisce il presupposto.
