Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 18863/2025, udienza dell’8 maggio 2025, ha affermato, condividendo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che le dichiarazioni spontanee rese nell’immediatezza dei fatti possono essere pienamente utilizzate sia nella fase delle indagini preliminari, per sorreggere una valutazione relativa agli indizi di colpevolezza, sia in sede di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 48508 del 03/11/2009, Rv. 245622; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263218) e che ad esse non si applicano le norme inerenti alle garanzie difensive, previste per l’interrogatorio, al quale le dichiarazioni spontanee non sono assimilabili (Sez. 4, n. 15018 del 25/02/2011, Rv. 250228; Sez. 3, n. 46040 del 13/11/2008, Rv. 241776).
La disciplina giuridica di tali dichiarazioni, prevista dall’art. 350 comma 7, cod. proc. pen., non ne consentirebbe l’utilizzabilità al dibattimento se non per le contestazioni, ex art. 503, comma 3, cod. proc. pen.
Tuttavia, sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l’atto che le include (nella specie, la comunicazione della notizia di reato) è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l’utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Rv. 270314).
Nel caso in esame, non è contestato che la comunicazione della notizia di reato, contenente le dichiarazioni degli imputati, sia stata acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, per cui la censura è manifestamente infondata. Infatti, sono utilizzabili ai fini della decisione, non ricorrendo alcuna ipotesi di invalidità patologica, le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti, che la polizia giudiziaria abbia riportato, senza autonomamente verbalizzarle, in annotazioni o relazioni di servizio, alla cui acquisizione al fascicolo del dibattimento l’imputato abbia prestato il consenso (Sez. 5, n. 40386 del 19/09/2022, Rv. 283658).
L’informativa di reato redatta dalla polizia giudiziaria acquista su consenso delle parti risulta pienamente utilizzabile a seguito di consenso all’acquisizione.
Esse, infatti, risultano contenute all’interno della comunicazione di notizia di reato del 20 marzo 2019, che le parti processuali avevano acquisito di comune accordo (unitamente al verbale di sequestro sempre del 2 marzo 2019), senza porre limitazioni contenutistiche alla loro acquisizione.
Il consenso all’acquisizione di un documento o di un atto, come nell’odierna vicenda ove i ricorrenti hanno prestato il consenso all’acquisizione della informativa di reato, che pure può essere limitato quanto all’utilizzabilità ad alcune parti, come ad esempio accade per i verbali di constatazione redatti dalla polizia giudiziaria, non può essere nel resto condizionato, per cui l’inserimento dell’atto nel fascicolo del dibattimento determina la definitiva acquisizione del contenuto dello stesso al materiale probatorio dibattimentale (Sez. 3, n. 6354 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274999; Sez.4, n. 27717 del 14/05/2014, Rv. 260122).
In altri termini, l’imputato può revocare il consenso prestato all’acquisizione di un documento o decidere di limitare gli effetti del consenso ad una fase del procedimento, con lo scopo di escludere l’utilizzabilità del documento nelle fasi successive, tuttavia il documento legittimamente acquisito nel processo penale esplica i propri effetti probatori in ogni fase dello stesso, a prescindere dalla contraria volontà della parte che l’abbia allegato o abbia prestato il consenso alla sua acquisizione, perché le disposizioni degli artt. 234 e ss. cod. proc. pen., che disciplinano la materia, non consentono di operare distinzioni fra le diverse fasi processuali (Sez. 3, n. 6354 dell’11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274999).
Deve altresì essere ricordato che l’eccezione di inutilizzabilità di atti prodotti dal pubblico ministero non è assimilabile a quelle di cui all’art. 191, cod. proc. pen., e non è, pertanto, rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte; il che significa che essa – costituendo un caso di inutilizzabilità “fisiologica” e non “patologica” – è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio, soggetta, quindi, come tale, alle condizioni di deducibilità previste dall’art. 182 cod. proc. pen. tra cui, in particolare, quella costituita dalla formulazione della relativa eccezione, quando la parte assiste all’atto che si assume viziato, prima che quest’ultimo sia compiuto ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo; ragion per cui, avendo il difensore dell’imputato assistito alla produzione, l’inutilizzabilità avrebbe dovuto essere eccepita in dibattimento, ma nulla di ciò è stato fatto (Sez. 3, n. 18041 del 10/04/2024, n.m.).
I principi sopra richiamati vanno combinati con quello, relativo all’articolo 62, cod. proc. pen., secondo cui il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine, di cui all’articolo 62, comma 1, cod. proc. pen., non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili – tenute dall’indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria – le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini, e ciò anche nel caso in cui siano già insorti indizi di reato a suo carico (Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, n.m.; Sez. 4, n. 33914 del 28/06/2023, n.m.; Sez. 1, n. 31558 del 19/05/2023, n.m.; Sez. 4, n. 33325 del 10/03/2015, n.m.; Sez. 1, n. 15861 del 09/12/2014, dep. 2015, n.m.; Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv., 251947, nella specie l’indagato aveva accompagnato gli operanti sul posto in cui erano sotterrate le armi, indicando agli inquirenti i luoghi in cui scavare con conseguente rinvenimento delle stesse).
Né, peraltro, si potrebbe obbiettare alcunché riguardo all’assenza di autonomo verbale contenente le dichiarazioni spontanee. Sul punto, invero, occorre innanzitutto richiamare i principi più volte affermati dalla Suprema Corte, secondo cui l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’art. 357 comma 2 cod. proc. pen. non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità (Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006, Rv. 234884; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Rv. 263219), poiché l’inosservanza dell’obbligo di verbalizzazione degli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria non è sanzionata dalla legge.
