Il modello legale dell’appello penale e il requisito della specificità dei motivi (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 19092/2025, udienza dell’8 maggio 2025, contiene un’utile ricognizione dei parametri dai quali dipende il rispetto dell’obbligo di specificità dei motivi di appello.

L’art. 581 cod. proc. pen. prescrive, a pena di inammissibilità, il modello legale di impugnazione, la quale deve innanzitutto contenere l’indicazione dei capi e dei punti della decisione criticata, le richieste formulate al giudice della impugnazione, nonché l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fondano le doglianze. 

Con un fondamentale arresto della massima istanza nomofilattica si è precisato che l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Principi poi ribaditi anche con l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, essendosi affermato che, pur con la novella legislativa, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto se l’atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (così, Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Rv. 273778 – 01).

L’intervento legislativo, come noto, è contestualmente intervenuto sul modello legale di motivazione, riscrivendo l’art. 546 cod. proc. pen., e prevedendo che la sentenza debba contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Nell’ottica del legislatore, alla più puntuale motivazione si correla un analogo rigore logico-argomentativo richiesto ai motivi d’impugnazione, attraverso la riscrittura dell’art. 581 cod. proc. pen., che oggi richiede, a pena di inammissibilità, non solo la “specificità” dei motivi, ma anche dell’enunciazione dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione, delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione, nonché delle richieste, anche istruttorie. In tal modo il collegamento sistematico tra motivazione e ragioni di doglianza, e dunque fra gli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., diventa ancor più evidente, dovendosi perciò confermare il principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (così espressamente, in parte motiva, Sez. 5, cit.).

Si dovrà perciò ricorrere alla inammissibilità per aspecificità sia quando i motivi non sono affatto argomentati (genericità intrinseca), sia quando non affrontano la motivazione della sentenza impugnata (genericità estrinseca), e non quando, diversamente, non sono ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l’apparato motivazionale.

A ragionare diversamente si giungerebbe, in via interpretativa, ad introdurre, anche per l’atto d’appello, una ulteriore ipotesi di inammissibilità, ovvero la manifesta infondatezza, prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per il ricorso per cassazione (nel senso della irrilevanza, ai fini di cui all’art. 581 cod. proc. pen., dei motivi ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale, Sez. 2, n. 7693 del 12/02/2025, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 – 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Rv. 278859 – 01).

Con particolare riguardo alla c.d. specificità estrinseca, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare  il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l’identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 2, n. 5202 del 12/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/2/2019, Rv. 275841 – 01).