Il danno patrimoniale nella truffa contrattuale (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 19140/2025, udienza del 9 maggio 2025, ha precisato che il danno patrimoniale della truffa non può essere costituito dal mancato adempimento delle obbligazioni mendacemente assunte dal soggetto agente, poiché proprio nell’assunzione di un simile fraudolento impegno negoziale (non sorretto da alcuna volontà di adempimento) consiste precisamente la condotta di artificio, quale rappresentazione di una realtà inesistente, non sovrapponibile all’evento di danno (si aggiunge, peraltro, nella sentenza impugnata che, in difetto dei requisiti formali, le promesse di restituzione e cointestazione dell’immobile non sarebbero comunque state suscettibili di esecuzione coattiva).

In tema di truffa contrattuale, il reato si consuma nel momento in cui, secondo la specifica volontà negoziale, si sia prodotto l’effettivo pregiudizio per il raggirato, con relativo conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, e, cioè, quando questi abbia perso definitivamente l’utilità pattuita non potendo più esercitare su di esso alcuna azione giudiziale (Sez. 2, n. 9092 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287628-01; Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023, Rv. 285143-01; Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, Rv. 272946-01).