Angeli o demoni, calunniatori o soltanto difensori? Il caso giudiziario di Bibbiano genera nuove accuse e questa volta tocca agli avvocati (Vincenzo Giglio)

Il 22 maggio 2025 la Giunta e l’Osservatorio Avvocati minacciati dell’Unione delle Camere penali italiane (UCPI) hanno diffuso un documento (allegato alla fine del post) dal titolo quantomai espressivo: La creazione di una nuova figura di reato: il “delitto di difesa”.

Dal testo emerge una vicenda complessa in cui spicca uno stato di elevata conflittualità tra l’accusa pubblica e le difese degli imputati.

Proviamo a comprenderne le ragioni.

La vicenda

È in corso dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia la fase finale del processo denominato “Angeli e Demoni”.

Agli inizi di aprile la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, rappresentata dalla Dr.ssa Valentina Salvi, a conclusione di una requisitoria che ha impegnato ben sette udienze, ha chiesto la condanna di 14 degli imputati. La richiesta di pena più alta ha riguardato FA per la quale la PM ha chiesto la condanna a complessivi quindici anni di reclusione (undici anni e sei mesi per l’imputazione principale ed altri tre anni e sei mesi per ulteriori ipotesi di reato) (a questo link per il reportage di SKYTG24).

Conclusa la requisitoria della parte pubblica, è iniziata la fase delle arringhe difensive.

In concomitanza con questo significativo momento dell’iter processuale, gli Avvocati Rossella Ognibene e Oliviero Mazza, difensori di FA, avrebbero ricevuto la notifica di un avviso di conclusione delle indagini nel quale viene ipotizzato a loro carico il delitto di calunnia nei confronti della Dr.ssa Salvi.

Sembrerebbe che la contestazione derivi da un’attività difensiva compiuta in un’udienza del luglio del 2024 allorché i due avvocati “eccepirono l’incompatibilità alla testimonianza di due consulenti tecniche del pm, facendo presente che, come psicologhe, avevano partecipato all’assunzione di sommarie informazioni testimoniali prima di essere nominate consulenti. Per avvalorare la loro tesi, poi, i difensori avevano argomentato per assurdo che “se non si volesse riconoscere alle psicologhe il loro ruolo nell’assunzione delle sommarie informazioni, non essendo state ancora nominate consulenti, bisognerebbe riconoscere che non avessero titolo per partecipare ad una attività di indagine segreta e dunque si sarebbe realizzata una violazione del segreto d’ufficio”.

Interpellato, il Dr. Gaetano Calogero Paci, capo della Procura reggiana ha così dichiarato: “Io mi sono limitato a segnalare, come era mio dovere, alla Procura competente per i reati a carico ed in danno dei magistrati alcune circostanze meritevoli di approfondimento. Il resto rientra nella competenza di altro ufficio”. Ha specificato ulteriormente di non avere iscritto alcuno nel registro delle notizie di reato: “Ho formato un fascicolo di ’atti relativi’ (mod. 45), affinché fosse la Procura competente (quella di Ancona, ndr) a valutare la rilevanza dei fatti rappresentati” (a questo link per il reportage del quotidiano Il Resto del Carlino dal quale sono state tratte le frasi virgolettate).

Le argomentazioni dell’UCPI

L’organismo dei penalisti associati intravede vari motivi di allarme e preoccupazione nella vicenda appena descritta.

La tempistica della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini viene intesa come rivolta a “generare un effetto dissuasivo, se non addirittura intimidatorio, rispetto all’esercizio della funzione difensiva”.

Ed ancora “Il solo fatto di porre una questione tecnico-processuale – elemento fisiologico del contraddittorio e della funzione difensiva – non può e non deve comportare minacce di esposti o procedimenti penali. Simili iniziative, peraltro non nuove anche in questo processo, sono del tutto incompatibili con l’esercizio libero e indipendente della professione forense in un ordinamento democratico e minano il diritto ad un giusto processo e quindi l’essenza stessa dello Stato di diritto”.

Invita pertanto a riflettere “sul grave vulnus che simili iniziative determinano sul piano sistemico, proprio a pochi giorni dalla firma da parte dell’Italia della nuova Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione della professione legale. Tale strumento, che a differenza di analoghe dichiarazioni di principio adottate anche in seno alle Nazioni Unite, è vincolante per gli  Stati firmatari e prevede, all’articolo 6, che gli avvocati non possano subire conseguenze negative per le dichiarazioni rese in buona fede nell’esercizio della difesa; all’articolo 7 garantisce la libertà di espressione degli avvocati nell’ambito del procedimento; e all’articolo 9 impone agli Stati l’adozione di misure protettive contro ogni forma di minaccia, intimidazione o indebita interferenza nell’esercizio della professione”.

Note di commento

Sono molti, in effetti, gli spunti di riflessione stimolati da quanto sta avvenendo nel processo “Angeli e Demoni” e il primo nasce proprio da questo nome che richiama l’omonimo bestseller di Dan Brown e il film che ne è stato tratto.

Una denominazione che evoca un conflitto tra bene e male, ognuno dei due inteso in senso assoluto, e così profondo e irriducibile da precludere qualsiasi possibilità di vie mediane: o vince l’uno o vince l’altro e la vittoria e la sconfitta dovranno essere anch’esse totali e senza sconti.

Va da sé, poiché il nome del processo è scelto sempre dall’accusa e mai dalla difesa, che il bene coincide con le proposizioni della prima mentre il male sta nelle condotte di chi si difende.

Messa da parte questa prima suggestione, resta la questione tecnica in senso stretto: lo svolgimento di attività del ministero difensivo e, più specificamente, la formulazione di un’eccezione procedurale, possono dar luogo ad una condotta calunniosa?

Non è certamente utilizzabile a tal fine l’esito negativo dell’eccezione, che sia di inammissibilità o di infondatezza, per la semplice ma essenziale ragione che, di per se stesso, un quesito giuridico, fosse pure il più assurdo e azzardato, è nient’altro che un’opinione, proviene da soggetti che hanno diritto di esprimerla ed è manifestato nel contesto deputato a riceverla.

Ugualmente, non pare utilizzabile a sostegno dell’ipotesi accusatoria l’argomentazione per absurdum o dimostrazione per assurdo di cui si sarebbe servito il collegio difensivo.

È giocoforza scomodare la filosofia e la matematica per apprenderne che si tratta di una tipologia argomentativa logica mediante la quale chi sostiene una tesi dimostra che la sua negazione porterebbe a contraddizioni insanabili e incoerenti.

Nel caso in esame, sembrerebbe, in base alle ricostruzioni della stampa, che i difensori abbiano chiesto dichiararsi inutilizzabili le dichiarazioni di due consulenti psicologhe del PM poiché avrebbero partecipato all’assunzione di sit prima della nomina (tesi sostenuta) e abbiano quindi affermato che, ove si disconoscesse il ruolo rivestito pre-nomina e i suoi effetti preclusivi (negazione), si dovrebbe concludere che persone senza titolo legittimante avrebbero partecipato ad un atto coperto dal segreto investigativo con la conseguente consumazione del reato di violazione di segreto d’ufficio (conseguenza assurda).

Pare abbastanza evidente che è la stessa struttura dell’argomento per assurdo, in questo come in qualsiasi altro caso, a rendere palese che la sequenza che lo sorregge è interamente ipotetica e, stando così le cose, un giudizio ipotetico diventerebbe la base su cui fondare la calunnia.

Si consideri adesso che nella casistica giurisprudenziale, che pure non difetta di una buona dose di creatività, si è arrivati a sostenere la possibilità della calunnia indiretta e implicita ma non risulta, quantomeno a chi scrive, mai teorizzato e men che meno applicato il caso della calunnia ipotetica.

Senza poi contare quelle sciocchezzuole citate nella parte finale del documento UCPI che pure qualche peso dovrebbero averlo, tutte riducibili alle prime cinque parole dell’art. 24, comma 2, Cost.: “La difesa è diritto inviolabile”.

Un diritto – è stato detto – non è ciò che ti viene dato da qualcuno, è ciò che nessuno può toglierti.

Se poi è inviolabile e quindi preesistente al diritto che si limita a riconoscerne l’esistenza, vale anche di più perché il suo titolare può esigerne il rispetto nei confronti di chiunque, Stato compreso.

E questo è quanto pare si possa dire.