
Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 18125/2025, udienza del 6 maggio 2025, ha ribadito che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena massima edittale stabilita per il reato consumato o tentato, su cui va operato l’aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale (ex multis Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, dep. 07/01/2016, Rv. 265578).
Nella ricorrenza di due aggravanti ad effetto speciale deve trovare applicazione, anche ai fini della prescrizione, il criterio moderatore di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen. (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019 Rv. 275986: “Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo”).
Allorché, poi, ricorra la recidiva reiterata, essa, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (così, da ultimo, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Rv. 285267).

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