Ricordate l’ordinanza del tribunale di Roma che escludeva la parte civile perché il difensore aveva osato costituirsi in udienza?
La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 18624/2025 ha precisato l’ovvio, cioè che la presentazione della costituzione di parte civile e della relativa procura speciale può avvenire in udienza anche oggi dopo l’entrata in vigore del processo penale telematico.
Nel caso di specie, il difensore si era costituito parte civile in sede di udienza predibattimentale, presentando l’atto e la relativa procura speciale in formato cartaceo.
In accoglimento dell’eccezione proposta dal difensore dell’imputato, il Tribunale non aveva ammesso la costituzione, rilevando la mancanza dei presupposti di cui all’art. 122, comma 2 bis, cod. proc. pen., che prevede il deposito telematico della procura speciale in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
Pur dichiarando inammissibile il ricorso, non essendo l’ordinanza di esclusione della parte civile impugnabile laddove non sia affetta da abnormità, la Cassazione però osserva, che il provvedimento del Tribunale di Roma è quantomeno “illegittimo”, atteso che “il mancato rispetto del disposto del comma 2-bis dell’art. 122 cod. proc. pen. non risulta sanzionato né dalla sanzione di nullità, né da quella di inammissibilità e che anzi il disposto del comma 3 dell’art. 111-bis cod. proc. pen. così come quello del comma 3 dell’art. 111-ter cod. proc. pen. appaiono lasciare aperta la strada – quantomeno fino al momento in cui il processo penale telematico non andrà completamente a regime – al deposito (purché tempestivo) in forma analogica degli atti”.
Certo non sarà abnorme l’ordinanza di esclusione della parte civile ma vorrà il giudice romano riflettere quanto serve sul pasticcio causato?
