Udienza predibattimentale: filtro per stoppare inutili dibattimenti (Riccardo Radi)

Ieri con due giudici di esperienza, il dott. Nicola Di Grazie e la dott.ssa Anna Carla Mastelli, ci siamo confrontati insieme ai colleghi Michele Piro e Federico Cona, nel corso di un convegno organizzato dall’ADU Roma, sull’importanza dell’udienza predibattimentale che ha lo scopo precipuo di verificare e non integrare le eventuali carenze delle indagini e bloccare inutili e dispendiosi dibattimenti.

Una ragionevole previsione di condanna” è la locuzione contenuta nell’articolo 554 ter cpp che permette al giudice dell’udienza predibattimentale di porre un freno ad inutili dibattimenti e dovrebbe servire da monito alla Procura della Repubblica per utilizzare l’articolo 408 cpp che prevede la richiesta di archiviazione “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.

Partendo da dati statici che indicano che circa il 50/60% dei processi davanti al giudice monocratico si concludono con una sentenza di assoluzione emerge chiaramente l’importanza del vaglio dell’udienza predibattimentale.

Come illustra la Relazione di accompagnamento al d.lgs n. 150 del 2022, la riforma Cartabia ha introdotto per i casi di citazione diretta un’udienza predibattimentale in camera di consiglio per consentire da un lato un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. cod. proc. pen., circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; e dall’altro lato, per concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, al fine di una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie.

Per questa ragione, nell’adempimento della delega, all’udienza predibattimentale è stato assegnato il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (che infatti sono trasmessi integralmente al giudice, cfr. art. 553), “già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzi che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna“.

Tale criterio decisorio si pone in linea con i medesimi limiti imposti all’azione penale.

Invero, l’art. 554-ter cod. proc. pen. (Provvedimenti del giudice) stabilisce che “sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553” il giudice in questa udienza predibattimentale pronuncia sentenza di non luogo a provvedere anche “quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna“.

Non è secondario sottolineare, come ha fatto notare il dott. Di Grazia, che l’articolo 554-ter cod. proc. pen., introdotto dall’articolo 32, primo comma, lettera d) d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’integrazione di indagini come il giudice dell’udienza preliminare, articolo 421 bis cpp.

Questo perché la visione del Legislatore è di creare un filtro alle indagini carenti e non permettere al giudice dell’udienza predibattimentale di integrare le carenze investigative del Pubblico Ministero.

Questo profilo è da sottolineare perché il giudice dell’udienza predibattimentale non deve e non dovrà mai pensare che la carenza delle indagini potrà trovare “soluzione” nella fase dibattimentale.

Sul punto la dott.ssa Anna Carla Mastelli è stata chiarissima, ricordiamo che recentemente abbiamo pubblicato una sua sentenza (a questo link per la consultazione), che in un passaggio motivazionale si sofferma: si ritiene che, ai fini del presente giudizio prognostico, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, non si debba prescindere dal contenuto degli atti investigativi a disposizione, sol perché non direttamente utilizzabili dal giudice dibattimentale e men che meno immaginare la loro possibile trasfusione nel contraddittorio orale in sede dibattimentale.

Ciò, non solo perché la decisione si deve fondare testualmente sugli elementi acquisiti e non quelli ipoteticamente disponibili all’esito dell’eventuale dibattimento, ma anche perché non può escludersi la successiva acquisizione concordata di atti fisiologicamente inutilizzabili ex artt. 493, comma 3 e 555, comma 4 cpp”.

Prosegue il giudice: “Giova ricordare che il giudizio prognostico a cui è chiamato il Giudice predibattimentale deve formularsi avendo come riferimento il futuro positivo accertamento di tutti gli elementi costitutivi oggettivi o soggettivi della fattispecie in contestazione”.

Alla fine dell’incontro ci siamo soffermati a riflettere sul rischio di snaturare (con sentenze interpretative della cassazione) l’udienza predibattimentale e dare al giudice della stessa quei poteri di attività di integrazione probatoria previsti dall’articolo 421 bis cpp.

Il parallelismo con l’udienza preliminare è fuorviante, in quanto la disciplina dell’udienza predibattimentale, introdotta dalla c.d. “riforma Cartabia”, ha inteso sostanzialmente erigere un muro ad inutili fasi dibattimentali.

Per completezza, ricordiamo, l’ordinanza pubblicata l’11 febbraio 2025 del tribunale penale di Siena in composizione monocratica che (in un caso limite, la Procura produce dei fotogrammi e non l’intero filmato che potrebbe scagionare l’imputato) ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 554-ter cod. proc. pen., introdotto dall’articolo 32, primo comma, lettera d) d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

Qui il link : https://terzultimafermata.blog/2025/02/18/il-tribunale-di-siena-sospetta-di-illegittimita-costituzionale-lomessa-attribuzione-al-giudice-delludienza-di-comparizione-predibattimentale-di-ogni-potere-di-integrazione-probatoria-degli-atti-tr/?fbclid=IwY2xjawKaTeVleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFzbXU4aEowZzE0QzhaSkkxAR69_3p4RaehqVZKXU_mXmKzgRqxyCS5IRLgpSjipg_hw05qs18ZZUYjmsM_Iw_aem_XeZ1b-q5G64iQtv7dKze2w

La questione essenziale sulla quale il giudice rimettente ha inteso provocare l’incidente di costituzionalità è l’incongruenza, di tale portata da violare plurime norme costituzionali, dell’omessa attribuzione al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, a differenza di quanto è consentito invece al giudice dell’udienza preliminare, della facoltà di acquisizione di qualsivoglia prova potenzialmente decisiva nella prospettiva della definizione anticipata del giudizio con sentenza di non luogo a procedere e della sua conseguente costrizione ad avvalersi esclusivamente degli atti indicati dall’art. 553 cod. proc. pen. e cioè il fascicolo del dibattimento formato dal PM e il fascicolo del PM.

Alla fine dell’incontro ci siamo lasciati con la chiara sensazione che il confronto franco e aperto tra magistrati e avvocati è sempre più necessario.