La cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 13132/2025, in tema di furto, ha stabilito che è configurabile l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità, che rende il reato procedibile d’ufficio nel regime conseguente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di sottrazione del denaro costituente l’incasso di un distributore di carburanti contenuto nell’apparecchio dei pagamenti “self service”, sussistendo la maggiore gravità del delitto non solo quando sia sottratta la cosa specificamente destinata a pubblica utilità, ma anche quando l’oggetto della sottrazione sia costituito da una cosa ad essa inerente.
Nel ricorso della difesa si contesta la procedibilità d’ufficio del reato, in realtà lo sviluppo argomentativo delle sentenze dei giudici di merito secondo cui un impianto di distribuzione di carburanti è destinato a pubblica utilità, ovvero a soddisfare esigenze di natura collettiva, avuto riguardo al tipo e alle caratteristiche del servizio erogato ed alla competenza al rilascio dell’autorizzazione necessaria in capo agli organi comunali che si spiega proprio in considerazione della destinazione del servizio in favore della collettività, non presenta errori concettuali o cedimenti logici.
La giurisprudenza civile di legittimità ha avuto modo di definire il servizio di distribuzione dei carburanti come un servizio pubblico e, conseguentemente, spiegare il rigore normativo che caratterizzava, ai sensi del d.lgs. n. 32 del 1998, la gratuità della cessione dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, che aveva natura inderogabile ed era sanzionata con la nullità, costituendo un limite alla autonomia negoziale.
La Corte di cassazione ha affermato espressamente che il rigore normativo nasceva da una precisa opzione di fondo: «impedire che l’autonomia privata potesse dar luogo a speculazioni tali da contrastare la necessità di assicurare sicurezza, continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti» (Sez. L, n. 239 del 12/01/2012, Rv. 620384).
Allo stesso modo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l’organo comunale competente a pronunciarsi sulle domande dirette ad ottenere l’autorizzazione all’apertura di un distributore di carburanti è il Consiglio Comunale perché si tratta di atti che incidono sull’esercizio e sulla organizzazione di un servizio pubblico di rilievo anche locale, precisando che «l’equilibrato assetto della rete distributiva dei carburanti costituisce, infatti, nell’attuale assetto sociale un aspetto rilevante e strumentale per garantire ai cittadini il pieno esercizio del diritto alla circolazione ed integra, perciò, un interesse generale che ha trovato tutela a livello nazionale nei provvedimenti diretti a razionalizzare la rete di vendita evitando distorsioni e difficoltà derivanti dalla dimensione non adeguata degli operatori, e che oggi si colloca a livello regionale in modo da assicurare la più efficiente dislocazione territoriale degli impianti ed, anche, a livello comunale per il necessario raccordo con le esigenze di viabilità interna ed urbanistiche» (Cons. Stato, n. 6142 del 16/10/2006).
Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono anche assoggettati alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990, essendosi ritenuto che la distribuzione di prodotti energetici non è fine a sé stessa, ma bensì finalizzata alla concreta realizzazione di diritti costituzionalmente garantiti per la realizzazione dei quali si rende necessario il ricorso a tali prodotti: il diritto alla mobilità va garantito perché strumentale per la tutela della vita e della salute.
Il trasporto privato di persone e merci su gomma deve essere dunque assicurato perché strettamente legato alla tutela di tali diritti costituzionalmente garantiti, non essendo da solo sufficiente, sia a livello globale, sia a livello capillare, il trasporto pubblico di merci e persone.
In definitiva, gli impianti di carburante sono beni destinati alla pubblica utilità, in quanto erogano un prodotto energetico destinato al soddisfacimento di esigenze essenziali per la collettività.
Ciò posto, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato o pluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) è divenuto punibile a querela della persona offesa, tranne nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede (in quest’ultimo caso torna la regola della punibilità a querela).
Quindi il reato di furto continua ad esser procedibile di ufficio quando il fatto è commesso su cose destinate a pubblica utilità (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, non mass.), circostanza aggravante che ricorre nel caso in esame in quanto la norma considera il furto «su» cose, e non «di» cose destinate a pubblica utilità, con la conseguenza che la nozione va riferita alla situazione complessiva esistente al momento dell’azione delittuosa, ricorrendo l’aggravante non soltanto quando sia sottratta la cosa destinata a pubblica utilità ma anche nel caso in cui l’agente sottragga o miri a sottrarre una cosa (il denaro) ad essa inerente o, come nella specie, in essa contenuta.
Tuttavia, resta valido il principio secondo cui la ratio della norma postula in ogni caso l’esigenza, integrata nel caso in esame, che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o almeno esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico, ovvero, rispettivamente, reso inutilizzabile o meno efficace la cosa destinata a pubblica utilità (Sez. 2, n. 1662 del 25/11/1966, dep. 1967, La Barbera, Rv. 103918 – 01).
