Segnaliamo la sentenza della cassazione sezione 6 numero 17916/2025 (allegata al post in versione anonimizzata) in tema di omessa celebrazione dell’interrogatorio preventivo previsto dall’articolo 291 comma 1-quater cpp.
La Suprema Corte ha stabilito che l’omissione dell’interrogatorio preventivo dà luogo ad una nullità diversa da quella dell’omesso interrogatorio di garanzia, la cui omissione inficia la efficacia dell’ordinanza e che, secondo la giurisprudenza, non può neppure essere dedotta in sede di riesame (ex multis, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202), nonché dai casi in cui, per violazione dei termini dell’invito a presentarsi o delle modalità dell’interrogatorio, si sia in presenza della violazione delle disposizioni recate dai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo.
L’interrogatorio preventivo costituisce, infatti, espressione del diritto di difesa personale dell’indagato ed è regolato come fattispecie complessa, un vero e proprio subprocedimento, nel quale confluiscono la disciplina di adempimenti di carattere preliminare (l’invito a presentarsi per rendere interrogatorio contenente la descrizione sommaria del fatto, comprensivo di data e luogo di commissione del reato; gli avvisi che attengono all’esercizio delle garanzie difensive;
l’avviso di deposito della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia);
i tempi, le modalità esecutive e la stessa documentazione dell’atto compiuto.
Infine, la previsione che l’ordinanza cautelare contenga, sempre a pena di nullità, «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio» integra un insieme di previsioni che, attraverso una disciplina articolata, risultano funzionali a realizzare l’effettività del diritto al contraddittorio.
Il contatto anticipato tra il giudice e il (potenziale) destinatario del provvedimento restrittivo – al di là dei dubbi avanzati in dottrina sulla effettiva parità delle armi che la disciplina legislativa non ha realizzato, pur con la normativa di dettaglio che si è innanzi tratteggiata – costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, dell’esercizio del potere cautelare e la sua omissione costituisce un vulnus all’esercizio del diritto di difesa poiché priva 1″indagato del diritto di esporre quanto utile a sua difesa: non si è in presenza, pertanto, di una causa di inefficacia della misura, eventualmente sopravvenuta, ma della inesistenza originaria di un presupposto del titolo.
Già con riferimento all’interrogatorio dell’indagato previsto dall’art. 289 cod. proc. pen. la cassazione aveva inquadrato il mancato espletamento dell’interrogatorio in un caso di nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio, riconducibile all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46218 del 06/11/2009, Pisino, Rv. 245539).
Tale nullità è soggetta, quale nullità generale, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen., regole e termini che devono essere adeguati alla peculiarità dello schema procedimentale in materia cautelare, rispetto al quale rileva, come primo atto utile alla deduzione, la richiesta di riesame e non l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen.
Non vertendosi, invero, in materia di inefficacia della misura ma di invalidità del provvedimento cautelare, non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 306 e 310 cod. proc. pen., ma il mezzo tipico di deduzione della nullità è rappresentato dalla richiesta di riesame, che costituisce il mezzo di impugnazione preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare e che consente all’indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento e, quindi, la verifica ex post della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelar i ma anche dalla necessità (o meno) dell’interrogatorio preventivo.
Non rileva a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo, la mancata deduzione della nullità nel corso dell’interrogatorio di garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l’indagato abbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso, come nel caso in esame, del diritto al silenzio.
L’interrogatorio preventivo non è, infatti, surrogabile e l’indagato ha interesse, a prescindere dal concreto iter processuale, all’osservanza della disposizione che è parte integrante del potere coercitivo del giudice.
La Suprema Corte, con una risalente decisione (Sez. U., n. 7697 del 24/11/2016, Amato, non massimata sul punto), sia pure in materia diversa (l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e la sua omessa notificazione)ha affermato che «sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo».
Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all’applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare.
Tale strada è stata seguita della giurisprudenza di legittimità che nel tempo ha elaborato orientamenti interpretativi i quali – pur rispettosi del principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma, anche in funzione «dissuasiva», alla inosservanza di determinate forme – rapportano, in una prospettiva meno formalistica, l’invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata».
Le Sezioni Unite hanno richiamato – per vero con riferimento alla citazione dell’imputato – alcuni precedenti che si inseriscono in tale linea esegetica e hanno esaminato il rapporto tra nullità- danno misurabile – conseguimento dello scopo, pervenendo all’affermazione di principio secondo cui «se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi » (Sez. U., n. 10251 del 17/01/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697), con la precisazione che «anche una nullità a regime intermedio deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. » (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497).
Riguardato in questa prospettiva, l’omesso interrogatorio preventivo dell’indagato non si risolve in una mera illegittimità, ma nell’omissione di un atto funzionale a garantire, nel complesso iter procedurale attraverso il quale si snoda, l’intervento e l’esercizio del diritto di difesa personale, che è, in primo luogo, conoscenza degli atti e possibilità di confrontarsi dialetticamente dinanzi al giudice competente con le acquisizioni probatorie.
Diversamente dai casi in cui si sia in presenza di “mere illegittimità” dell’interrogatorio preventivo, che si è tenuto, sia pure divergendo dal modello legale, sicché l’atto, in mancanza di eccezioni formulate dalla difesa, ha raggiunto il suo scopo, sarebbe una vera e propria finzione giuridica assimilare a tali fattispecie il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, omissione che ha effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Parimenti, si risolverebbe in una finzione ritenere che ne sia un equipollente l’interrogatorio di garanzia, successivo all’adozione della misura.
L’omesso interrogatorio preventivo, quale atto indefettibile della procedura diretta alla costituzione del contraddittorio anticipato in vista di una futura decisione, integra un error in procedendo che si risolve nella omessa partecipazione dell’indagato non ad un mero atto di impulso del procedimento o ad un generico atto del procedimento, ma ad un atto funzionale a garantire la costituzione del contraddittorio prodromico alla decisione sullo status libertatis dell’indagato, sia pure in posizioni che denotano il divario piuttosto che la parità delle armi tra il pubblico ministero e l’indagato.
