Che fiducia si può avere nella scienza?
Cos’è la scienza, cos’è che può essere considerato scientifico, a quali condizioni un dato conoscitivo può entrare efficacemente nel processo decisionale del giudice?
Una sentenza deve essere fondata su prove robuste, convincenti, in grado di resistere ad ogni obiezione logica.
Il giudice, dopo avere deciso, deve anche esporre i motivi di fatto e di diritto sui quali ha fondato la sentenza, facendosi anche carico di spiegare le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili i dati che avrebbero portato ad una decisione diversa da quella presa.
Quand’è allora che una constatazione di tipo scientifico oltrepassa la soglia necessaria per acquisire la robustezza, l’efficacia dimostrativa di cui il giudice è in cerca?
Varie sono le risposte possibili e oscillano tra due estremi: quello di chi ripone una fiducia cieca ed assoluta nella capacità della scienza di fornire risposte invariabilmente esatte e quello opposto di chi, sposando l’opinione espressa da numerosi pensatori, tra questi Nietzsche con “La gaia scienza”, ritiene invece che la scienza sia soltanto una delle prospettive possibili, un angolo visuale tra i tanti.
La risposta più accettabile sta probabilmente nel mezzo: non esiste un metodo scientifico universale che garantisca sempre e comunque risultati ineccepibili quanto alla procedura che li ha consentiti e certi quanto al loro contenuto, un metodo, cioè, che non sia influenzabile dalla persona che se ne serve.
Il che pare smentire in radice le idee base dei due massimalismi ai quali si è appena accennato: che l’essere umano sia così razionale da riuscire a mettere a punto metodiche esenti da ogni possibilità di errore ovvero, ed in alternativa, che sia la forza intrinseca della scienza stessa a fare svanire sullo sfondo la componente umana e ad annullare il margine di arbitrio e di fallibilità che essa si porta appresso inevitabilmente.
Fatta questa constatazione, sarebbe comunque sbagliato ritenere che la scienza vada rigettata solo perché è anch’essa un fatto umano e dunque soggetta ad errori o a visioni differenti.
La nostra società è da tempo, purtroppo, avviata verso derive confessionali ed etiche, ha bisogno come l’ossigeno di pensiero laico e la scienza ne è una componente essenziale ed irrinunciabile.
Ed allora, pur convenendo che la scienza non equivale tout court alla verità, è saggio accettare l’idea che esistono metodi scientifici buoni e cattivi (si usano questi aggettivi senza alcuna connotazione etica e solo per intendere la maggiore o minore qualità dei metodi medesimi e la loro idoneità ad assicurare risultati accettabili), più o meno controllabili, più o meno condivisi, più o meno sperimentati.
Il giudice ha dunque la possibilità, ove riesca ad avvalersi dei metodi migliori e dei loro interpreti più validi, di utilizzare la scienza in modo adeguato e di trarne conclusioni soddisfacenti.
La necessità di ricorso alla buona scienza
È il momento adesso di cominciare ad elencare, ammesso che sia possibile, le caratteristiche che dovrebbe concretamente avere un apporto scientifico perché il giudice possa ammetterlo come fondamento della sua decisione.
In linea di massima e fatte salve le eccezioni che pure esistono, la prima è che il suo contenuto deve essere davvero scientifico il che significa tenere fuori dall’ambito giudiziario la scienza finta, la scienza spazzatura, quella cioè priva di serie fondamenta, di corretta sperimentazione, di un condiviso consolidamento tra gli esperti.
Nessuno si sognerebbe di chiedere la redazione del profilo psicologico di un imputato di cui sia dubbia la capacità di intendere e di volere a un mistico tibetano o a un santone indiano. E non perché non sia possibile in astratto che la loro analisi giunga a risultati esatti ma per l’insuperabile ostacolo dato dal fatto che il loro metodo è soggettivo, non è l’espressione di un sapere comunitario e dunque non ammette alcuna forma di controllo né è in grado di dar conto di sé.
Il presupposto logico di questa prima conclusione sta evidentemente nel fatto che il sapere scientifico non è un fatto di singoli individui. L’intera storia dell’umanità sta a dimostrare che, se pure non sono mancati ed anzi sono stati frequenti strappi individuali, intuizioni soggettive, insomma persone straordinariamente acute che hanno dato il via a nuovi percorsi ed indicato nuove strade, dietro di loro c’è poi stata, invariabilmente, l’intera comunità che ha trasformato quelle intuizioni in metodi, prassi, abitudini conferendogli così quella veste di quotidianità che trasforma un’idea in pensiero corrente.
La necessità del ricorso al detentore del sapere scientifico
Il secondo punto che merita di essere messo in evidenza, strettamente connesso al primo, è che, se il giudice ha bisogno di scienza, deve rivolgersi allo scienziato, se ha bisogno di saperi specifici deve consultare coloro che con quei saperi abbiano confidenza.
È questa l’altra faccia della stessa medaglia.
L’ingresso nel diritto di una qualsiasi forma di sapere deve avvenire ad un livello elevato, controllabile e attendibile e questo è possibile soltanto se l’interprete di quel sapere assicuri un profilo adeguato a ciò che gli si chiede.
Questo, si badi bene, non significa che, se necessitano test del DNA in una causa di riconoscimento di paternità, occorrerà per ciò stesso chiamare un premio Nobel per le ricerche genetiche. Significa soltanto che la persona o il team cui il giudice si rivolge devono possedere competenze in linea con il sapere più aggiornato.
L’opzione appena indicata dà per scontato un tema che merita tuttavia almeno una piccola riflessione.
L’ingresso del sapere scientifico nel processo potrebbe astrattamente avvenire per via documentale. Serve, ad esempio, sapere se i vegetali trovati in una piantagione appartengano al genere cannabis e ci si procura un trattato di botanica con illustrazioni chiare oppure si fa una ricerca su Google. Si compara il risultato ottenuto con i rilievi fotografici fatti dalla polizia giudiziaria e si potrebbe dire che il gioco è fatto.
Si potrebbe ma nessun giudice dotato di buon senso lo farebbe mai. Se lo facesse, infatti, avrebbe sì accesso alla scienza codificata ma si priverebbe di quel di più che solo la personalizzazione può offrirgli. Il sapere non è mai soltanto un insieme di dati ma è anche visione, interpretazione, intuito, prospettiva. Questa caratteristica è al tempo stesso la debolezza e la forza della scienza e, nel bene e nel male, non se ne può fare a meno.
La necessità del ricorso alla perizia
Il terzo punto, ancora una volta connesso ai precedenti, è che, quando al giudizio occorre il sapere scientifico, il metodo migliore per procurarselo è quello della perizia.
Anche in questo caso è utile qualche precisazione.
Ragionando in via astratta, il giudice che abbia bisogno, tanto per fare un esempio, di una valutazione medica in un procedimento per omicidio colposo imputabile a mala sanità, potrebbe procurarsela sotto forma di testimonianza chiamando a deporre una persona dotata delle competenze necessarie per rispondere ai quesiti postigli.
Un’esperienza del genere, del resto, è largamente praticata nei sistemi giuridici di common law e particolarmente in quello statunitense. Ci si riferisce all’istituto dell’expert testimony e cioè alla possibilità per le parti in causa di supportare le loro tesi facendo ricorso alla deposizione dell’expert witness, cioè un professionista dotato di specifica competenza nel settore di cui il giudizio si occupa.
Una rappresentazione probatoria di questo tipo priverebbe tuttavia il giudice, e ciò che più importa priverebbe il giudizio, di un elemento essenziale. Si perderebbe infatti il metodo del contraddittorio – tipico dell’accertamento peritale – per mezzo del quale ciascuna parte può partecipare alla formulazione dei quesiti, additare specifiche esigenze, dotarsi di consulenti di parte, formulare osservazioni e obiezioni. Si rinuncerebbe dunque ad una procedura che, al di là dei risultati cui tende, ha un valore in sé perché è espressione di un metodo quanto mai affine a quello della scienza poiché fondato sul confronto e dunque sulla ricerca di una sintesi che sia punto d’incontro di una tesi e di un’antitesi.
Del resto, per completare l’informazione sul punto, anche il sistema statunitense ha avvertito il problema ed ha ritenuto di risolverlo in riferimento non tanto alla deposizione dell’esperto ed alla sua valutazione quanto piuttosto alla precedente fase dell’ammissibilità della scientific evidence, fase espressamente destinata a prevenire ed evitare il rischio che si aprano le porte a suggestioni pseudo – scientifiche in grado di inquinare la corretta percezione del fatto da parte della giuria che è l’unico trier of fact.
Senza poi dimenticare un’altra importante caratteristica del sistema giuridico anglosassone, anch’essa legata alla presenza, nei casi di maggiore rilievo, della giuria come organismo decisore.
La prova deve essere compresa da commoners, gente comune cui non è richiesta alcuna qualificazione particolare, sicché deve essere formulata e declinata in modo semplice, alla portata di chiunque. Questo spiega in qualche modo la prevalenza accordata all’expert testimony: la convinzione, cioè, che un resoconto orale, per di più costantemente orientato alla chiarezza dalla tecnica utilizzata per fare le domande e dal filtro del giudice, sia quanto di meglio si possa trovare per far penetrare nozioni scientifiche anche complesse nella mente di persone non necessariamente provviste di adeguati bagagli culturali.
L’importanza della formulazione dei quesiti
Tornando al nostro sistema, il ricorso allo strumento peritale porta con sé l’idea dei quesiti da porre al perito ed anche questo tema non è neutro rispetto all’argomento che ci occupa.
È propria del magistrato (ma direi di ogni tipo di professionista) l’idea che le sue categorie tecniche e logiche ed il suo linguaggio siano universali e quindi in grado di prendere naturalmente il sopravvento su ogni altra categoria e su ogni altro codice linguistico.
Finisce così per dimenticare cose elementari come, ad esempio, il fatto che una sentenza o un atto di appello dovrebbero essere chiari e comprensibili a chiunque.
Lo stesso avviene, può avvenire, nella stesura dei quesiti.
Anche nei casi migliori il giudice tende ad ingabbiare il perito costringendolo entro formule tipicamente giuridiche e che poco hanno a che fare con la scienza. Si intende dire che non è opportuno chiedere ad un perito se il titolare di uno stabilimento industriale è stato negligente ma gli si devono piuttosto chiedere le caratteristiche e le dotazioni degli ambienti ove si svolgono le lavorazioni e la loro adeguatezza a prevenire incidenti, non si può domandare allo storico dell’arte se il gallerista Tizio è un truffatore ma piuttosto se il dipinto a olio che questi ha venduto come fosse del Tiepolo possiede o meno le caratteristiche ed i segni di un’opera risalente a parecchi secoli addietro ed appartenente ad una certa scuola e ad un certo genere artistico. E così via.
Quest’esigenza è tanto più avvertita quanto meno il sapere di cui il giudice ha bisogno riesce ad esprimersi in termini di perentorietà e di asserzioni nette.
Ciò capita ad esempio nella materia psichiatrica. Qui, più che altrove, le categorie del diritto sembrano lontane mille miglia da quelle della scienza. Il giudice chiede definizioni precise (imputabile/non imputabile, pericoloso/non pericoloso socialmente, capace/non capace di stare in dibattimento) ed il perito risponde a fatica perché faticoso e accidentato e tutt’altro che scontato è il suo campo di indagine. Il giudice vuole sapere se ha di fronte un pazzo ed il perito gli risponde che l’imputato soffre di disturbo border line della personalità. Gli chiede come ha fatto a capirlo e il perito gli mostra i risultati di un test di Rorschach che si fonda sull’interpretazione di disegni. Ed allora, se il sapere scientifico è così irriducibile rispetto al diritto ed alle sue categorie, tanto vale che gli si dia la possibilità di esprimersi secondo il suo linguaggio con l’unica accortezza di chiedere non inquadramenti forzati ma parametri oggettivi e comprensibili sui quali il giudice eserciterà il suo potere di valutazione discrezionale.
Dovrebbero essere queste, pare, le condizioni che consentono il migliore ingresso possibile della scienza nel giudizio.
La questione non finisce qui però.
L’uso che il giudice può fare dell’accertamento peritale
Resta infatti da esplorare il tema di maggiore rilievo ed è quello dell’uso che il giudice può o deve fare di questo sapere.
Che se ne fa? È tenuto a non discostarsene o ha margini di autonomia? E soprattutto, può fidarsene fino in fondo o è lecito qualche dubbio? E se il dubbio fosse lecito, quali sono i parametri che lo trasformano in dubbio giuridicamente rilevante e tale da poter essere assunto a fondamento corretto di una decisione?
Nessuno può pretendere di rispondere con sicurezza assoluta.
Sicché, ancora una volta, il modo migliore è affidarsi all’esperienza pratica, a ciò che accade davvero nella aule giudiziarie.
Si menzioneranno quindi tipologie di eventi ben presenti nella realtà.
Conflitti attorno all’accertamento
Il primo caso, il più estremo, è quello della perizia mal fatta e quindi del sapere approssimativo, inconcludente, palesemente incongruo.
Quando questo accade, il giudice ha il diritto e il dovere di diffidare della scienza che si discosti così fortemente dal sapere popolare perché nessun sapere è così avanzato o così elevato da perdere completamente il contatto con il pensiero corrente della comunità da cui quel sapere è stato espresso.
Maggiori difficoltà ha il giudice quando il sapere dia luogo a conflitti più sofisticati.
Il primo si ha quando il sapere scientifico incasellato nelle conclusioni peritali contrasti in qualche modo con elementi di prova non peritali.
Si immagini ad esempio di dovere stabilire la velocità cui procedeva una vettura al momento di un impatto. Si immagini ancora che il perito, utilizzando le tecniche ed i parametri del suo mestiere, arrivi a concludere che quella velocità era di 100 chilometri orari. Si immagini infine che un paio di testimoni oculari affermino invece che la stessa vettura procedeva a velocità moderata e comunque non superiore a 50 chilometri orari. Che si fa in questo caso? Può il giudice, puramente e semplicemente, limitarsi ad affermare che la scienza deve sempre e comunque prevalere sulla percezione sensibile degli esseri umani?
È chiaro che la scelta di questa opzione sarebbe logicamente corretta solo se il giudice agisse sul presupposto che la scienza è infallibile mentre la percezione sensibile degli esseri umani è soggetta ad errori.
Ma così facendo quel giudice agirebbe in base ad un pregiudizio che più volte si è rivelato scorretto non tanto per le possibilità della scienza in sé ma per il fatto che sono pur sempre esseri umani a praticarla e a trarne effetti e valutazioni.
E non basterebbe neanche rifugiarsi dietro parametri quantitativi sorretti dall’idea che la scienza può sbagliare ma in ogni caso sbaglia meno di quanto possa sbagliare un essere umano che si affidi ai propri sensi.
Si comprende bene, infatti, che un parametro quantitativo è già merito, valutazione, scelta e ciascuna di questa categorie nega in radice la possibilità di procedere al completo riparo dagli errori.
Ed allora, è più onesto e logico ammettere che una simile conflittualità non può essere risolta con parole d’ordine e slogan (tutti intrinsecamente contraddittori) ma deve essere lasciata a quello che piace definire il prudente apprezzamento del giudice. Il quale non dimenticherà che i parametri di cui si avvale la scienza appaiono solitamente più robusti ed efficaci ma terrà ben presente che la loro applicazione può essere stata sbagliata o fuorviata o anomala per una qualsivoglia ragione. E non dimenticherà neanche che un teste può avere, nella più completa buona fede, ricordi erronei o una percezione ingannevole, falsata ma al tempo stesso ricorderà che esistono pure casi di persone capaci di fotografare con esattezza millimetrica e di archiviare nella memoria con altrettanta esattezza le scene cui hanno assistito.
Il compito del giudice si complica ugualmente quando – e si tratta di un’eventualità tutt’altro che remota – il sapere scientifico entri in contraddizione con se stesso il che avviene quando il giudizio possa contare su plurimi contributi peritali e questi pervengano a conclusioni differenti.
Il perito A si dice certo che la voce captata da un’intercettazione ambientale appartenga a Tizio.
Il perito B si dice altrettanto certo che quella stessa voce non è di Tizio ma semmai di Caio.
Come se ne esce? Scienza è l’una e scienza è l’altra, a quale santo votarsi?
È chiaro che nessuno spazio può riconoscersi a scelte di tipo fideistico: scegliere, cioè, la conclusione che pare più convincente su basi soggettive.
Una condotta del genere trasformerebbe il giudizio in un terno al lotto, in un fatto di mero arbitrio ed questa eventualità sarebbe la negazione stessa del concetto di giustizia che abbiamo elaborato nel corso dei secoli e dei millenni.
Il giudice decide oggi come decideva migliaia di anni fa. La novità democratica è che oggi deve farlo privilegiando la decisione più conforme al diritto e dando conto delle ragioni per cui si è orientato in un senso piuttosto che in un altro.
In cosa deve sperare allora il giudice per non venir meno ai suoi doveri professionali?
Si potrebbe dire intanto che sarebbe fortunato se potesse contare su un assetto asimmetrico. Vale a dire che il contributo proveniente dal perito è solitamente più degno di fiducia di quello fornito dal consulente di parte, il primo essendo interessato a nient’altro che a servire la giustizia, il secondo essendo invece più o meno condizionato dall’interesse del suo committente.
Una scelta del genere trova peraltro conforto, tra le tante, in Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 24431/2021, udienza del 10 giugno 2021, secondo la quale “Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente e potendosi quindi ravvisare vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali”.
Un’altra ragione che rende solitamente legittima e plausibile la scelta del giudice è il diverso grado di vicinanza del perito alla fonte del sapere cui si ispira.
Se serve sapere qualcosa di politiche monetarie nazionali e si può contare su due contributi, il primo del direttore dell’ufficio studi della Banca d’Italia ed il secondo di un giovane dottore di ricerca, sembra saggio orientarsi a favore del primo ritenendolo, in assenza di segnali contrari, di maggiore autorevolezza e consapevolezza rispetto al secondo.
Si prenderà poi in considerazione il metodo di indagine adottato dai periti e converrà attribuire preferenza a quello che sembri fondato sull’accertamento più completo.
Così, ad esempio, tra due perizie psichiatriche, l’una redatta su mere fonti documentali e l’altra condotta invece non solo su queste ma anche sull’esame diretto del periziando, è in linea di massima preferibile la seconda.
Si può contare a supporto sull’indirizzo interpretativo di legittimità secondo il quale “In tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l’utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell’apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un’altra” (così, Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 49884/2018, 2 novembre 2018).
E se nessuno di questi parametri fosse d’aiuto, resta sempre la possibilità di disporre nuove indagini peritali, affidandole preferibilmente a un collegio.
Resta ancora da dire di un conflitto non studiato né descritto né regolamentato ma non per questo meno vero.
È quello tra il sapere scientifico e la sensibilità del giudice, il suo sistema percettivo, il suo sistema di credenze e saperi, il suo senso comune.
C’è qualcuno davvero convinto che un giudice sia come un juke box e che, infilandogli una monetina e premendo un certo tasto, esca sempre la stessa canzone?
Se così fosse, la scelta di affidare il giudizio ad esseri umani sarebbe una grossa sciocchezza e sarebbe assai meglio approntare un software che, con adeguata programmazione e con una corretta previsione di tutte le possibili variabili, sia in grado di sfornare la decisione che le parti si aspettano.
Ma così non è e bisogna prenderne atto.
Può allora capitare che il risultato cui giunge un sapere scientifico entri in conflitto col giudice stesso, con la sua essenza, viene da dire.
Si dovrebbe a questo punto ammettere che il sapere, ed in particolare la sua manifestazione in un contesto giudiziario, debba possedere tra le altre cose la capacità di convincere il giudice, non costringendolo a venire a patti con la propria coscienza pur di rispettarlo.
Sembra andare in questa direzione Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 48637/2022, udienza dell’11 ottobre 2022, ove si afferma che “la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice, che la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno, che ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e può assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi l’assoluta necessarietà ovvero la funzionale imprescindibilità ai fini della decisione”.
È pur vero però che in Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 36149/2021, udienza del 7 luglio 2021, si chiarisce che “In tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all’apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche”.
Note conclusive
Sicché, alla fine sembrerebbe che ognuno possa fare un po’ come gli pare, come quasi sempre accade nel diritto, ma questa sarebbe una conclusione desolante.
Meglio allora finire con le considerazioni tratte da una sentenza davvero illuminata, la notissima Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 43786/2010 del 17 settembre 2010, Cozzini, Rv. 248943 (che incorporò nella giurisprudenza nazionale i criteri Daubert, così denominati perché affermati nell’altrettanto famosa sentenza Daubertdel 1993 (Daubert vs. Merrel Dow Pharmaceuticals, 1993), più volte ripresa e valorizzata da decisioni successive, tra le quali Cassazione penale, sentenza n. 36149/2021, udienza del 7 luglio 2021:
“Questa Suprema Corte (Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini, Rv. 248943) ha già avuto modo di porre in luce i pericoli che incombono in questo campo: la mancanza di cultura scientifica dei giudici, gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazioni informali oppure occulte tra i membri di una comunità scientifica; la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle ricerche.
Tale situazione rende chiaro che il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del metodo scientifico.
Si è pure posto in luce che il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituto dall’apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all’indipendenza di giudizio dell’esperto.
Tuttavia, ciò può non bastare. Infatti, non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze accreditate.
Pertanto, per valutare l’attendibilità di una tesi occorre esaminare gli studi che la sorreggono; l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività delle ricerche; il grado di consenso che l’elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica.
Inoltre, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. Insomma, dopo aver valutato l’affidabilità metodologica e l’integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato.
Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un’indagine siffatta: le informazioni relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro, come si è accennato, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, vi sia conoscenza scientifica in grado di guidare affidabilmente l’indagine.
Di tale indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto. Si tratta di indagine afferente alla sfera del fatto e dunque rimessa alla valutazione del giudice di merito; mentre il controllò di legittimità attiene solo alla razionalità ed alla rigorosità dell’apprezzamento compiuto.
Alla stregua di quanto precede risulta chiarito e nobilmente enfatizzato il ruolo di peritus peritorum tradizionalmente conferito al giudice. Nessuna rivendicazione di potere e di supremazia. Piuttosto, l’indicazione di un metodo. Il giudice, con l’aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile: il più alto ed impegnativo compito conferitogli dalla professione di tecnico del giudizio. Il perito non è più (non avrebbe mai dovuto esserlo!) l’arbitro che decide il processo, ma l’esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell’ambito cui il giudizio si interessa, spiegando quale sia lo stato del dibattito nel caso in cui vi sia incertezza sull’affidabilità degli enunciati della scienza o della tecnologia.
Tutto ciò ha a che fare con I temi della legalità, della determinatezza e della colpevolezza. Si vuol dire che l’ontologica “terzietà” del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto ed al giudizio di rimprovero personale»”.
Parole chiare, concetti importanti e condivisibili, che permettono una conclusione migliore della precedente.
