La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza 19002 depositata il 21 maggio 2025 ha stabilito che l’indagato che chiede la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ha l’onere di indicare un indirizzo del luogo di detenzione che consenta l’individuazione del soggetto – proprietario, conduttore, comodatario – che può esprimere il consenso alla fruizione della misura presso l’abitazione offerta, e la valutazione dell’adeguatezza della misura a garantire le esigenze di cautela: ne consegue che è esclusa l’incidenza del consenso del proprietario dell’immobile locato sulla possibilità di fruire degli arresti domiciliari presso il conduttore.
Nel caso esaminato ha errato il Gip e poi il tribunale del riesame che hanno escluso la sostituzione della misura in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sulla circostanza che oltre al consenso dei genitori dell’indagato, che vivono in una casa di edilizia popolare, necessitava il consenso dell’ente proprietario dell’immobile e la verifica se nel contratto di locazione ci fossero clausole ostative.
