La cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 12526/2025 ha ribadito che la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895, non è applicabile in relazione alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una “qualità” dell’arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l’ordine pubblico attesa l’impossibilità di risalire alla sua provenienza (Sez. 1, n. 15575 del 08/03/2001 Rv. 219272 – 01).
Più recentemente è stato ulteriormente chiarito che la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 5 legge n. 895 del 1967, non è applicabile alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una qualità dell’arma che le attribuisce una specifica pericolosità per l’ordine pubblico, in ragione dell’impossibilità di risalire alla sua provenienza (Sez. 1 n. 43805 del 15/11/2017 dep. 2018 2018, Rv. 274484 – 01; Sez. 1, n. 43719 del 10/11/2011, Pellegrino, Rv. 251459; conformi: Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008, Vespa, Rv. 239905; Sez. 1, n. 1487 del 24/10/1998, dep. 1999, Colaviti, Rv. 212337)
