Impugnazioni e aumento del termine di 15 giorni in caso di imputato assente: atti alla Consulta per limitare il termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio (Riccardo Radi)

La Corte di appello di Roma, con ordinanza datata 1 aprile 2025, ha sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 585 comma 1 bis c.p.p. per omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio.

Secondo la corte di merito capitolina l’articolo 585 comma 1 bis andrebbe letto in senso restrittivo, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 581-quater cpp che prevedono per il solo avvocato d’ufficio, a pena di inammissibilità, l’obbligo a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.

Processo penale – Deposito della sentenza – Termini per l’impugnazione – Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio – Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio che, a pena di inammissibilità, è tenuto, ai sensi dell’art. 581-quater, cod. proc. pen., a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.

– Codice di procedura penale, art. 585, comma 1-bis, in relazione all’art. 581, comma 1-quater, del medesimo codice, nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare).

Reg. ord. n. 94 del 2025

Ordinanza del Corte d’appello di Roma  del 01/04/2025

Tra: S. H.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  Art. 585   Co. 1 bis  in relazione a

codice di procedura penale  Art. 581   Co. 1 quater  come modificato da

legge  del 09/08/2024  Num. 114  Art.   Co. 1 lett. o)

Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 

Seguiremo la questione e informeremo i lettori.