La Corte di appello di Roma, con ordinanza datata 1 aprile 2025, ha sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 585 comma 1 bis c.p.p. per omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio.
Secondo la corte di merito capitolina l’articolo 585 comma 1 bis andrebbe letto in senso restrittivo, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 581-quater cpp che prevedono per il solo avvocato d’ufficio, a pena di inammissibilità, l’obbligo a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
Processo penale – Deposito della sentenza – Termini per l’impugnazione – Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio – Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio che, a pena di inammissibilità, è tenuto, ai sensi dell’art. 581-quater, cod. proc. pen., a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
– Codice di procedura penale, art. 585, comma 1-bis, in relazione all’art. 581, comma 1-quater, del medesimo codice, nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare).
Reg. ord. n. 94 del 2025
Ordinanza del Corte d’appello di Roma del 01/04/2025
Tra: S. H.
Norme impugnate:
codice di procedura penale Art. 585 Co. 1 bis in relazione a
codice di procedura penale Art. 581 Co. 1 quater come modificato da
legge del 09/08/2024 Num. 114 Art. 2 Co. 1 lett. o)
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Seguiremo la questione e informeremo i lettori.
